di Giuseppe Novelli
Ultimo voto al Senato alla riforma costituzionale targata Boschi-Renzi, approvata in seconda lettura con 180 sì e 112 no. Il premier è intervenuto a sorpresa per la replica che spetta al governo prima del voto finale e ha sottolineato come questa sia “una giornata storica”. Per Silvio Berlusconi, invece, si tratta di un “pasticcio assoluto”. Renzi – dice – si è costruito “un sistema che andasse bene solo per lui”, un “vero e proprio regime”. Il gruppo Ala dei verdiniani non è stato decisivo ma la maggioranza del governo Renzi ha mancato la maggioranza assoluta sulla riforma costituzionale. Facendo un’attenta analisi del voto finale infatti si nota che sottraendo i 17 voti del gruppo di Verdini ai 180 sì ottenuti dal ddl Boschi si arriva a 163, ossia 2 voti in più dei 161 necessari per garantire la maggioranza assoluta richiesta per la seconda deliberazione della riforma costituzionale. E per arrivare a questa cifra sono serviti diversi voti di senatori che non appartengono alla maggioranza di governo: come le tre tosiane del neonato gruppo Fare! (Patrizia Bisinella, Emanuaela Munerato e Raffaella Bellot) .Senza le quali la maggioranza si sarebbe fermata a 156. A garantire la soglia necessaria anche due ex M5S oggi nella componente Idv del gruppo Misto che però erano già passati con la maggioranza, Alessandra Bencini e Maurizio Romani. Ma tra i voti a favore spicano anche quelli di due senatori di Fi: Bernabò Bocca e Riccaro Villari. Al Pd sono mancati i voti di Walter Tocci, che ha votato no e di Corradino Mineo che però ha lasciato il gruppo. Assenti invece Felice Casson, altro senatore dem critico sulla riforma, e Renato Turano. L’unica astenuta, che al Senato vale come un voto contrario, è stata la senatrice a vita Elena Cattaneo che ha sempre dichiarato la sua contrarietà alla riforma. Rispetto alla scorsa votazione, quando ottenne 178 sì, il governo ha perso anche i voti di alcuni esponenti di Ncd che sono passati a Gal, ossia Gaetano Quagliariello e Andrea Augello che non hanno partecipato al voto. Da Ncd altri tre voti in meno perchè assenti Paolo Bonaiuti, Antonio Azzolli e Fabiola Anitori.
Con l’ultimo passaggio a Palazzo Madama il ddl Boschi dovrà attendere la metà di aprile per la seconda deliberazione alla Camera secondo quanto prevede l’articolo 138 della Carta che disciplina il procedimento rafforzato per riformare la Costituzione. Da quel momento in poi inizierà la procedura per arrivare al referedum che si terrà, secondo le previsioni del governo, a ottobre 2016. Tre mesi di tempo sono concessi per la raccolta delle firme e altri tre mesi tra il vaglio da parte dell’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e l’organizzazione. In vista della consultazione si organizzano i comitati per il No. Dopo quello ‘di sinistra’ battezzato alla Camera in occasione del voto dell’11 gennaio ieri è stato costituito anche quello di centrodestra che vede uniti Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Anche questo fronte annovera tra i promotori costituzionalisti e presidenti emeriti della Consulta come Alfonso Quaranta e Annibale Marini. Il presidente del Consiglio ha ribadito che su questo referendum è pronto a mettere in gioco tutta la sua carriera politica: “Andiamo a vedere da che parte sta il popolo, se sta con chi scommette sul fallimento o con chi crede nel futuro dell’Italia”, ha scandito Renzi in Aula, “prendo un impegno esplicito: in caso di sconfitta trarremo le conseguenze”. E sul referendum torna in scena anche la minoranza Pd che pur votando ieri al Senato ha ‘condizionato’ l’appoggio al Sì al referendum alla immediata approvazione della legge per l’elezione del nuovo Senato: “Una delle condizioni che poniamo è che si dia pieno compimento al testo approvato, e quindi si dia attuazione alla legge ordinaria” per l’elezione dei nuovi consiglieri-senatori, hanno fatto sapere Fornaro, Corsini e Maria Grazia Gatti che hanno presentato il disegno di legge per l’elezione diretta da parte dei cittadini.
ECCO COME CAMBIA LA COSTITUZIONE
La riforma costituzionale approvata in seconda e ultima lettura dal Senato modifica 49 articoli della Costituzione riformando completamente il Senato e l’organizzazione del Parlamento e il titolo V relativo alla disciplina delle Regioni. Fra le principali novità del ddl Boschi: il nuovo Senato composto da 100 membri che rappresenterà le istituzioni territoriali e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati, la scomparsa della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l’ abolizione ldi Province e Cnel.
FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.
SENATO DEI 100. I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”, secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell’inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati.
Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica.
IMMUNITA’ E INDENNITA’. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
ITER DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
STATO DI GUERRA. Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l’ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE. Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.
REFEREMDUM PROPOSITIVI. Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.
ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
GIUDICI COSTITUZIONALI – i cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.
TITOLO V. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI – Le leggi che disciplinano l`elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall`approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
RUOLO UNICO DELL’AMMINISTRAZIONE – La riforma Boschi introduce novità anche sulla gestione del personale e dei funzionari delle due Camere che dovranno, a regime, essere unificati. “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento”.