Voucher lavoro, ecco la stretta. L’uso si comunica entro un’ora

Voucher lavoro, ecco la stretta. L’uso si comunica entro un’ora
11 giugno 2016

di Filippo Caleri

Cambiano le modalità per utilizzare il voucher lavoro. Quello che consente di pagare la contribuzione previdenziale per prestazioni temporanee. E che come tutte le innovazioni introdotte per semplificare la normativa è stato oggetto di un uso distorto. In molti casi il voucher è diventato strumento per evitare la contrattualizzazione di molti occupati. Ora si cambia. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che prevede l’introduzione della tracciabilità del buono di lavoro che, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, stabilisce che gli imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con sms o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Quanto al settore agricolo, le aziende committenti dovranno comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione scatta una sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Inoltre trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida. Il lavoro domestico però è escluso dall’obbligo di tracciabilità. Lo precisa Assindatcolf sottolineando che il decreto esaminato parla di committenti imprenditori e professionisti lasciando quindi fuori le famiglie che dovessero usare i voucher per pagare colf, badanti e baby sitter. Tra le precisazioni del decreto anche quella secondo la quale chi ha un sussidio di disoccupazione (Naspi) potrà lavorare senza perdere l’indennità se l’attività svolta dà un reddito inferiore a quello non imponibile (8.000 euro annui per i dipendenti). “Lo stato di disoccupazione – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile”. Via libera dal governo anche alla possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensiva che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti in contratti di solidarietà espansiva, nei quali la riduzione di orario è finalizzata a nuove assunzioni a condizione che il taglio complessivo dell’orario non sia superiore a quello già concordato.

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