Nasce la legge contro caporalato, verrà punito anche datore di lavoro fino a 8 anni di carcere

Nasce la legge contro caporalato, verrà punito anche datore di lavoro fino a 8 anni di carcere
18 ottobre 2016

Approvato lo scorso 1 agosto dal Senato, con il via libera definitivo di oggi da parte della Camera, il ddl contro il reato di caporalato diventa legge. Il provvedimento è stato approvato con 346 voti a favore (Pd, Si, M5s, FdI, Socialisti, Ap) e nessun contrario. Si sono astenuti i deputati di Forza Italia e della Lega. Nel merito, la nuova legge introduce pene non solo per il ‘caporale’ ma anche per il datore di lavoro e le imprese che sfruttano il lavoratore: fino a sei anni di carcere (che possono arrivare fino ad otto se c’e’ violenza o minaccia) per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, e’ punito anche con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se vi e’ l’aggravante della minaccia o violenza. Queste alcune delle novita’ piu’ importanti contenute nel provvedimento che si compone di 12 articoli ed e’ stato promosso da cinque ministeri: Politiche agricole, Giustizia, Lavoro, Economia e Interno. Cosa prevede il testo.

REATO DI CAPORALATO: viene modificato l’articolo 603-bis del codice penale (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”), che riscrive il reato di caporalato introducendo la sanzionabilita’ anche del datore di lavoro; si prevede l’estensione alle persone giuridiche della responsabilita’ per il reato di caporalato; rispetto alla fattispecie vigente, e’ introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori; viene prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

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LO SFRUTTAMENTO: costituisce ‘indice di sfruttamento’ la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla meta’: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Infine, e’ prevista l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorita’.

CONFISCA OBBLIGATORIA: e’ sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e’ disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Il giudice puo’ disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda.

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ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA: L’articolo 4 modifica l’art. 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui e’ obbligatorio l’arresto in flagranza.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali e’ prevista la responsabilita’ amministrativa degli enti, (di cui al D.Lgs. 231/2001). La sanzione pecuniaria a carico dell’ente responsabile del reato di caporalato e’ stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (l’importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). – INDENNIZZI PER LE VITTIME: Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato.

RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA’: Viene rafforzata la operativita’ della Rete del lavoro agricolo di qualita’, creata nel 2014 con il provvedimento ‘Campolibero’ e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo, si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che e’ presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.

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SUPPORTO DEI LAVORATORI STAGIONALI: L’articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attivita’ lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonche’ idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita’. Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorita’ coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stato di attuazione del piano di interventi e’ oggetto di una relazione annuale e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

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