“Non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche” e “diversi studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene miglioramenti o guarigioni grazie ai rimedi omeopatici”: la sentenza sull’omeopatia arriva dall’ordine dei medici. Sul sito della Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nella rubrica “dottoremaeveroche”, spicca l’ultimo articolo firmato da Salvo Di Grazia, chirurgo e ginecologo, catanese di nascita e veneto di adozione, impegnato con il suo blog MedBunker e con pibblicazioni di libri quali “Salute e bugie”, “Medicine e bugie” a smascherare le bufale in campo medico. E proprio l’Ordine dei medici – “ente sussidiario dello Stato e deve rispettare e far rispettare le normative vigenti” – ha in serbo una commissione che riveda la posizione Fnomceo sulla materia.
Nel suo articolo-scheda, sotto la domanda “L’omeopatia ha effetti scientificamente dimostrati?”, dopo una breve intro sulla storia del’omeopatia si legge: “Sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche (quella dei simili, la succussione o l`utilità delle diluizioni per potenziare i rimedi) secondo i canoni classici della ricerca scientifica. Infatti, diversi studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene miglioramenti o guarigioni grazie ai rimedi omeopatici”. Quindi “nella migliore delle ipotesi gli effetti sono simili a quelli che si ottengono con un placebo (una sostanza inerte). D`altra parte sarebbero numerose le testimonianze personali che riferiscono di successi terapeutici dovuti all`omeopatia, ma questi potrebbero essere facilmente spiegabili con l`effetto placebo, con il normale decorso della malattia o con l`aspettativa del paziente”.
E “l`effetto placebo è conosciuto da tempo, ha una base neurofisiologica nota e funziona anche su animali e bambini, ma il suo uso in terapia è eticamente discutibile e oggetto di dibattito”. “D`altra parte – annota ancora il medico – i presunti meccanismi di funzionamento dell`omeopatia sono contrari alle leggi della fisica e della chimica”. Ma almeno “l`omeopatia è sicura?”, ecco la risposta: “Essendo una terapia basata su sostanze in quantità infinitesimali o inesistenti non vi sono rischi di effetti collaterali o pericolosi, ma sono comunque riportati eventi avversi gravi dovuti a errori di fabbricazione o contaminazione. Curare con la sola omeopatia malattie serie può inoltre esporre a problemi ulteriori, anche gravi, perché può ritardare il ricorso a medicine efficaci e curative”.
In Italia – si ricorda nella scheda nel sito della Fnomceo -l`omeopatia può essere praticata solo da medici chirurghi abilitati alla professione, ma “questa norma non intende attribuire una base scientifica a questa pratica, ma solo garantire da una parte il diritto alla libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e dall`altro un uso integrativo e limitato alla cura di disturbi poco gravi e autolimitanti, evitando il rischio di ritardare una diagnosi più seria o che il paziente stesso sia sottratto a cure di provata efficacia”, sottolinea Di Grazia, aggiungendo: “In ogni caso, il medico deve specificare che il prodotto non agisce su basi scientificamente provate e raccogliere il consenso da parte del cittadino, secondo quanto prescritto dall`articolo 15 del Codice di deontologia medica”. “L`uso dell`omeopatia è un`abitudine molto limitata e in continua diminuzione, rappresenta infatti meno dell`uno per cento dei prodotti venduti in farmacia in Italia”, annota ancora il medico anti bufale.
Ma a questo proposito cosa dice la legge? Nella stessa scheda si ricorda che l`omeopatia è ricompresa tra le “medicine non convenzionali” così come definite dalle Risoluzioni del Parlamento Europeo (1997) e del Consiglio d`Europa (1999), risoluzioni con le quali “le istituzioni europee hanno invitato gli Stati membri ad affrontare i problemi connessi all`utilizzo delle medicine non convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica, assicurando loro il più alto livello di sicurezza e di corretta informazione. Sono questi i livelli in cui collocare l`attività dei medici e degli Ordini”. L`Organizzazione mondiale della sanità, con la risoluzione del 28 maggio 2003, ha poi spinto gli Stati membri a “formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle medicine non convenzionali, con particolare attenzione alla formazione del personale”.
La Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 ha sancito l`accordo con il quale definisce i “criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell`esercizio dell`omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti a tutela della salute e del corretto esercizio della professione”. In tale accordo, ravvisata l`opportunità di tutelare “la libertà di scelta del cittadino e quella di cura del medico e dell`odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale” si conviene che: “L`omeopatia è definita come metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla ‘legge dei simili’, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico”.
“L`omeopatia costituisce atto sanitario. È attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell`odontoiatra, del veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze”, inoltre “l`omeopatia è considerata sistema di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione”. A tutela della salute dei cittadini sono istituiti presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti che esercitano l`omeopatia. Per la valutazione dei titoli necessari all`iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni.
Il Codice di Deontologia medica, inoltre, nel testo approvato nel 2014, regolamenta l`esercizio delle medicine non convenzionali all`articolo 15 “Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali”: “Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell`utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l`acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l`esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica”. Un panorama che forse potrebbe cambiare, come si annuncia alla fine dell’articolo: il Consiglio nazionale del 24 marzo 2018 ha accolto la richiesta del presidente Filippo Anelli di istituire una commissione che riveda la posizione della Fnomceo in tema di omeopatia.