Le chat e i social network “hanno dato sicuramente un impulso enorme ai tradimenti, mai come negli ultimi 5 anni”. E’ l’avvocato Lorenzo Puglisi, Presidente e fondatore dell’associazione Familylegal a sottolineare che “il dating online ha oramai superato il vecchio approccio vis à vis per lasciare spazio al flirting tramite smartphone. L’uso di queste app è aumentato vertiginosamente: stando ai dati raccolti da Familylegal, nella sola Milano il 45% dei matrimoni salta per i tradimenti scoperti da uno dei due partner e consumati su Instagram, Whatsapp, Tinder, Grinder, Badoo o Happn”.
Complice anche l’avvento delle nuove tecnologie, l’approccio al tema del tradimento si è evoluto ed è cambiato negli anni: oggi può essere considerato come causa di addebito nella separazione? Con la sentenza numero 21576/2018, la Cassazione ha ribadito la gravità dell’adulterio nel matrimonio, tale da far scattare l’addebito, a meno che il marito che va via da casa per una relazione extraconiugale non dimostri che il rapporto era già in crisi. In tal caso, tradire non è illecito o meglio, viene perdonato e non scattano sanzioni. ”Va fatto presente però che l’adulterio è vietato solo per chi è sposato. Non vale quindi per i conviventi e per le unioni civili, all’interno delle quali, quindi, è concesso tradirsi reciprocamente senza alcuna conseguenza legale”, specifica il legale.
E’ possibile chiedere un risarcimento per l’infedeltà? ”Presupposto per poter ambire a un risarcimento -osserva l’avvocato Puglisi- è che le modalità del tradimento abbiano dato luogo a una lesione della salute del coniuge (che dovrà essere dimostrata). L’infedeltà, inoltre, dovrà essere trascesa in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto, circostanza che proprio di recente la Cassazione ha individuato nell’infedeltà conseguita ad una relazione extra coniugale con la propria cognata”. Ha aperto i battenti qualche giorno fa a Torino la prima casa di appuntamenti con ‘sex dolls’, bambole realizzate in materiale termoplastico, con un’anima in acciaio, pieghevoli e snodabili, che riproducono nei minimi dettagli il corpo umano.
Ma avere un rapporto sessuale con una bambola può essere considerato tradimento? ”La questione -rileva il legale- lascia certamente spazio alla riflessione. Non tanto sulla possibile equiparazione di una bambola a un essere vivente (che esclude a priori che si possa parlare di infedeltà), quanto piuttosto sulla rilevanza di comportamenti che possano essere considerati incompatibili con i doveri nascenti dal matrimonio in quanto lesivi dei concetti di lealtà e fiducia, nello spirito di reciproca solidarietà e assistenza morale e materiale che caratterizza l’attuale concezione di famiglia”. L’interpretazione del dovere di fedeltà “ha subito con il tempo una notevole evoluzione.
La fedeltà, infatti legata inizialmente a un aspetto prettamente sessuale e fisico e intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali è andata con gli anni avvicinandosi a un concetto di fiducia, solidarietà e di rispetto della dignità dell’altro. Per questi motivi, secondo la Cassazione gli adulteri cosiddetti ”platonici” o virtuali hanno un peso nella determinazione dell’addebito non solo quando si arrivi al tradimento consumato, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Questo significa -conclude Puglisi- che il solo flirtaggio telematico può già di per sé portare a responsabilità sotto il profilo dell’addebito”.