CasaPound vince la causa contro Facebook. Il Tribunale Civile di Roma, fa sapere l’associazione, ha infatti accolto il ricorso presentato dopo la disattivazione della pagina ufficiale avvenuta il 9 settembre scorso. “In conclusione il ricorso va accolto e va ordinato a Facebook l`immediata riattivazione della pagina dell`Associazione di Promozione Sociale CasaPound”, si legge nella sentenza a firma del giudice Stefania Garrisi. Nell`ordinanza si parla di “accoglimento totale” del ricorso presentato da CasaPound. Il Tribunale di Roma, si legge tra l’altro nella sentenza, “accoglie il ricorso e, per l`effetto, ordina a Facebook Ireland Limited l`immediata riattivazione della pagina dell`Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all`indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; fissa la penale di 800,00 euro per ogni giorno di violazione dell`ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; condanna Facebook Ireland Limited alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Associazione di promozione sociale Casa Pound Italia e Davide Di Stefano, liquidate in complessivi 15.000,00 euro, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
“E` infatti evidente – hanno scritto ancora i giudici – il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all`attuazione di principi cardine essenziali dell`ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l`utente che intenda registrarsi al servizio (o con l`utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell`utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l`accesso al proprio servizio”.