Il bonus baby sitter, da massimo 1.200 euro, introdotto dal Decreto Rilancio potrà essere indirizzato anche ai propri familiari purché non conviventi. Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 73/2020. Via libera quindi all’impiego del voucher per i nonni mentre non è prevista nessuna retribuzione per i soggetti titolari della responsabilità genitoriale, anche se non conviventi.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi Inps. Pertanto, dovrà essere in possesso del Pin ordinario o dispositivo, della Spid, della Carta d’identità elettronica o della Carta nazionale dei servizi. Il voucher è alternativo rispetto ai congedi parentali. Chi ha ottenuto il congedo per un periodo non superiore ai 15 giorni potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
La circolare numero 73 dell’Inps chiarisce – seppur implicitamente – che il voucher, di massimo 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli sotto i 12 anni nel periodo di chiusura della scuola introdotto dal Decreto Rilancio, potrà essere indirizzato anche ai propri familiari, purché non coabitanti. “In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento“. Vale dunque il suo contrario: il voucher di valore massimo di 1200 euro da utilizzare tra il 5 marzo e il 31 luglio può essere esteso ai familiari a patto che non siano conviventi.
L’alternativa dei centri estivi. In alternativa al bonus per servizi di baby sitting, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, il decreto Rilancio ha previsto ex novo la possibilità di optare per i centri estivi, per una parte o per tutto l’importo spettante. La somma verrà accreditata direttamente con accredito sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
Chi può chiederlo. Il bonus, lo ricordiamo, è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni (in caso di disabilità però il limite di età non c’è). Spetta anche ai propri familiari, come ai nonni, ma solo se non conviventi. Vietato, invece, nel caso di un parente convivente o se a usufruirlo è l’altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l’altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato). Possono beneficiare del bonus i genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all’interno del nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore.
Il bonus baby sitter è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.
Come fare richiesta. La domanda va inoltrata online, sul sito dell’Inps, tramite l’applicazione web, disponibile sul portale dell’Inps (il percorso è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”) oppure tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), o ancora tramite i patronati. Per compilare la domanda occorre essere in possesso delle proprie credenziali, cioè una tra pin Inps, credenziale Spid, carta d’identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi. La somma verrà accreditata direttamente con accredito sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.