Riforma del processo civile, nasce il Tribunale famiglia

Ridurre i tempi del 40%. La Camera ha approvato in via definitiva la legge

giustizia

Ridurre del 40% i tempi dei processi. E` questo l`obiettivo della riforma del civile – secondo gli impegni presi dall`Italia per il Pnrr – approvata in via definitiva dalla Camera. Tra i punti principali c`è l`incentivazione ai riti alternativi per la risoluzione delle controversie, che tende a favorire la conciliazione, la negoziazione assistita e l`arbitrato, anche attraverso l’aumento degli incentivi fiscali. Una delle novità più attese è quella legata all’istituzione di un Tribunale ad hoc della famiglia con l`introduzione di un rito unificato, applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Per favorire la semplicità, la concentrazione, l’effettività della tutela e la ragionevole durata sono state apportate modifiche anche al processo di cognizione di primo grado, riducendo, tra i vari aspetti, i casi in cui il tribunale possa giudicare in composizione collegiale. In merito al giudizio di secondo grado, la riforma punta al superamento dell’attuale disciplina del cosiddetto filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta. Per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, c’è la riforma del “filtro”, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Previste anche misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata. In particolare, si interviene sul foro competente per l’espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione e sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi.

 

Ecco la la riforma del processo civile 

Quarantaquattro emendamenti, per una riforma che punta a semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini, favorire l`attrazione degli investimenti stranieri. Ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l`Europa nel Pnrr l`architettura portante della riforma della giustizia civile, che – senza stravolgere l`impianto esistente – mira a razionalizzare alcuni suoi snodi cruciali. Tra le principali novità ci sono:

1) La valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (la mediazione dovrebbe essere volontaria, ma finché non si radica si deve un po` forzarla e renderla obbligatoria. Per questo viene introdotto un monitoraggio di 5 anni, poi si valuta. E` un accompagnamento per favorire la diffusione della cultura della mediazione). La mediazione viene potenziata sotto tre profili: 1. attraverso incentivi fiscali (forme di credito di imposta, cioè si scalano dalle tasse le spese legali per la mediazione; e viene introdotto per mediazione e negoziazione assistita anche il gratuito patrocinio, a spese dello Stato)

2. nel catalogo delle aree in cui è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda (si estende la mediazione obbligatoria all`area dei contratti di durata – quando le parti sono legate da rapporti stabili, franchising, consorzio, contratti d`opera, di rete, società di persone e subfornitura), ma nominativamente indicati e con un monitoraggio di cinque anni

3. Valorizzando la mediazione demandata dal giudice. (Si prevede il rafforzamento di percorsi di formazione dei mediatori e degli organismi di mediazione).

La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull`affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio; si permette poi ai coniugi di pattuire con la negoziazione assistita in sede di divorzio l`assegno divorzile in unica soluzione (cd. una tantum). L`arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri (con l`obbligo di rilevazione/disclosure di eventuali cause di ricusazione) e attribuendo agli arbitri (se le parti sono d`accordo in tal senso) il potere di emanare misure cautelari (la normativa italiana era tra le più restrittive d`Europa in materia).

2) La semplificazione del procedimento civile Nel processo di primo grado. Necessità che la causa giunga alla prima udienza già definita nelle domande eccezioni e prove. In pratica sono introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso (ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione). Semplificazione della fase decisoria. Soppressione dell`udienza di precisazione delle conclusioni e di altre udienze “inutili” (come quella del giuramento del CTU). Stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante l`emergenza Covid (cd. udienze a trattazione scritta e udienze da remoto).

Tra le novità del processo di primo grado anche l`ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Nelle impugnazioni: in grado di appello restrizione delle possibilità di sospendere l`efficacia della sentenza di primo grado, razionalizzazione del filtro in appello (sul quale la Corte pronuncia con sentenza che può essere impugnata in Cassazione) e valorizzazione della figura del consigliere istruttore. Nel giudizio in Cassazione, negli atti introduttivi affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità e definizione del principio di autosufficienza; semplificazione dei possibili riti in Cassazione, abolizione della sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro), riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte di Cassazione (per ottenere una statuizione vincolante) nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale (siano suscettibili di riproporsi in numerose controversie). Per evitare che questo strumento sia utilizzato indebitamente e crei appesantimenti è dato al Primo Presidente della Cassazione il potere di dichiarare inammissibile la richiesta.

3) il rafforzamento della tutela del credito nel processo esecutivo; Semplificazione per l`inizio del processo esecutivo con soppressione della formula esecutiva. Riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione. Semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi. Possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici. Introduzione della c.d. vente privée ovvero della vendita dell`immobile da parte dello stesso debitore esecutato. Introduzione delle astreintes (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

4) Procedimenti in camera di consiglio: Ammessa la possibilità di delegare a notai e altri professionisti alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.

5) Una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; abolizione del doppio binario creato dalla c.d. legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell`eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi (far si che aziende e lavoratori siano il meno tempo possibile nel limbo). Corsia preferenziale e nello stesso giudizio, eventuali ulteriori domande di tipo economico o risarcitorio.

6) L`istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia. Grande innovazione, previsione di un rito unitario (prima avevamo un rito per separazione e divorzio; rito diverso per i figli se nati fuori o dentro il matrimonio, mentre tutti i figli sono uguali; un rito ancora diverso per la decadenza dalla genitorialità o per il disconoscimento della paternità. Adesso tutto lo stesso rito, ma si mantiene la differenza di competenze tra Tribunale ordinario e minorenni). Rito unitario con scansioni definite per le domande che riguardano unicamente le parti “adulte” e la possibilità invece per il giudice di emanare provvedimenti anche diversi dalle richieste delle parti per la tutela dei figli minori (si vuole dare un assetto unitario per questioni tipo assegni divorzili eccà, ma in caso di questioni che hanno a che fare con i figli, il giudice può dilatare i tempi del giudizio, ha maggiore discrezionalità. Il giudice mantiene cioè la possibilità di maggiori approfondimenti e di discostarsi dalle richieste formulate dai genitori, se ritiene che non siano conformi all`interesse superiore del minore. Come sempre la Cassazione ha segnalato, non possono subire compressione che invece devono esserci. Velocità e efficienza per le parti, ma giudice ha poteri più ampi in caso di minori. Anche temi economici o minori).

Decisa valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Possibilità di presentare la domanda di divorzio anche nel giudizio di separazione; domanda che sarà tuttavia in concreto esaminabile soltanto una volta che siano decorsi i termini di legge e sia passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione (in questo modo si avrà una semplificazione rispetto alle cause che oggi sono sempre necessariamente doppie). Valorizzazione della mediazione familiare e della figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. Riordino e razionalizzazione delle misure di rafforzamento delle garanzie patrimoniali nella separazione e nel divorzio (azione esecutiva diretta contro il terzo debitore dell`obbligato e sequestri) e delle misure coercitive indirette di cui all`art.709-ter c.p.c. a tutela dei provvedimenti inerenti all`affidamento dei minori. Infine, grande innovazione ordinamentale, quella della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le novità del nuovo Tribunale per le famiglie

I Tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in Tribunali circondariali e, quale organo centrale, in Tribunale distrettuale, per valorizzare le loro specializzazioni. Il Tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali. Si introducono anche per il giudizio minorile regole processuali uniformi, organiche e coerenti, per una più salda garanzia dei diritti delle parti: contraddittorio, rispetto dei tempi, contenuto e deposito degli atti, poteri del giudice, ecc., anche con l`impegno del Governo di mantenere la collegialità della decisione nell`ambito dei procedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330-333 c.c.

Si tratta di una riforma processuale, che non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie nei relativi giudizi. Art. 403 attribuisce all`autorità, la possibilità di mettere in sicurezza i minori (in caso di maltrattamenti ad esempio) o affidandoli a familiari idonei o in una casa famiglia. Sino ad oggi la legge non prevedeva tempi definiti, per cui accadeva che i bambini stessero mesi in una casa famiglia, “in via provvisoria”, senza l`assunzione di adeguati provvedimenti e senza che nulla di fatto succedesse.

Ora: Il servizio sociale deve comunicare alla Procura dei Minorenni entro 24 ore il provvedimento di affido del minore alle case famiglie. E le Procure devono riferire al giudice, che può o convalidare o revocare. Togliere un bambino alla famiglia è un atto doloroso, ci vuole una valutazione di proporzionalità tra il danno e l`aiuto. Il giudice dapprima valuta sommariamente la legittimità del provvedimento e prima di adottare la decisione definitiva convoca i genitori. Prima non era previsto. Si introduce una norma giurisdizionale, per un provvedimento che è a protezione del bambino, ma che comunque è un atto molto forte e che gli limita libertà. Con quest`innovazione, c`è il riconoscimento della dignità del bambino e della necessità che ogni intervento debba passare attraverso un giudice del Tribunale della famiglia.

Attualmente, il Tribunale per i minorenni è solo distrettuale. Con la nuova struttura del Tribunale delle famiglie (articolata come detto in Tribunali circondariali e Tribunale distrettuale) si garantisce la prossimità, ma non si mortifica, anzi si valorizza la specializzazione del giudice minorile: attraverso la definizione delle piante organiche, ci sarà una sezione specializzata del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso ogni sede circondariale. Per garantire la prossimità, il nuovo Tribunale non si occupa solo dei minorenni, ma anche delle questioni riguardanti la famiglia. Tipo separazioni, divorzio (in sede circondariale).

Casi di violenza: nei casi in cui – ad esempio in un giudizio di separazione – la donna alleghi (porti cioè nel giudizio civile alcuni fatti storici) di essere vittima di violenza, questo impone ai giudici di adottare provvedimenti di protezione (art 342 bis), di accorciare i termini di decisione e di munirsi di poteri di accertamento sommario. In questi casi, il giudice non deve proporre la conciliazione (la Convenzione di Istanbul vieta che in caso di violenza, si tenti la mediazione. In caso di violenza, non si può mediare, la vittima deve essere solo tutelata insieme ai minori, anche loro vittime. Il principio della violenza assistita).

Principi già proclamati anche nella configurazione del rito unitario del giudizio di famiglia(nella riforma, con principio di delega, quindi richiede decreti attuativi, ma entra in vigore prima del Tribunale della famiglia che richiede tempi organizzativi più lunghi). Art. 342 bis: ordine di protezione, si può chiedere di allontanare il convivente violento. È una misura urgente, immediata. Fino ad ora, non era consentita al Tribunale dei minorenni, che poteva allontanare il convivente della madre, ad es. solo se c`era un rischio per i minori. Ora, partendo dal presupposto che la violenza sulla donna rappresenta un pregiudizio anche per i minori, si prevede che lo strumento dell`art. 342 bis possa essere usato anche dal Tribunale dei minori e anche nei casi in cui la convivenza è cessata. In casi di violenza – emersi nei procedimenti civili – il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Con inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza.

Ora: Si introduce la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la Procura deve mettere a conoscenza del giudice civile, eventuali atti contro il coniuge violento. Il coordinamento tra autorità giudiziarie e forze dell`ordine è importante, per evitare casi in cui eventuali denunce di violenza non siano note al giudice della separazione ad es. (a volte, è purtroppo successo di violenze ulteriori o omicidi, anche dopo una denuncia). Obiettivo: favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore.

Per questo, si rendono ora possibili al giudice civile dei primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione. Casi di allontanamento di minori dalle famiglie: viene disciplinato con principio di delega anche il momento dell`esecuzione: deve avvenire attraverso l`ascolto anche del minore, il contradditorio, e solo come extrema ratio, solo quando è a rischio la salute dello stesso bambino, si prevede il ricorso alla forza pubblica; questo deve essere residuale. Questo vale anche per altri casi. Per altri casi molto comuni, tipo un genitore separato che non fa vedere il figlio all`altro genitore, prima di tutto il giudice – insieme a servizi sociali e asl – deve trovare nel contraddittorio forme di esecuzione del suo provvedimento, che non siano tali da determinare traumi nel minore.

Ancora, si introducono principi importanti, per disciplinare l`esecuzione dei provvedimenti di famiglia: oggi non è disciplinata. Principio di delega: consente il ricorso alle forze dell`ordine, solo se è in pericolo la salute del bambino. Introdotte più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza. Attenzione alla formazione dei giudici, in caso di padri violenti, soprattutto per un accertamento tempestivo dei fatti. E la necessità di mettere in sicurezza le vittime della violenza, che sono sia donne, che minori. La casa famiglia per i figli deve essere però un`opzione residuale. (Capita che a volte alle donne vittime di violenza vengano tolti anche i figli).

Prima di ogni decisione sui figli, va ascoltato anche il bambino, per capire ad esempio le ragioni del perché si rifiuta di vedere un genitore. Formazione anche per consulenti tecnici: non è l`unico mezzo di prova, albi iper specializzati per neuro psichiatria infantile. Tutela della donna, in casi di inferiorità economica. Qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione. Esempio: casalinga ha diritto ad una quota dello stipendio del marito, anche se non si separano. E` un principio di delega.