Dl Ong, così le norme del decreto modificate dalla Camera

Ora disco verde finale Montecitorio. Poi l’approvazione definitiva del Senato entro il 3 marzo

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Il dl Ong, su cui oggi il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 202 voti favorevoli, contiene disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi delle organizzazioni non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare dei migranti e comporta una stretta per le loro operazioni di fronte ai naufragi. Domani è atteso il via libera finale di Montecitorio. A seguire, inizierà la corsa al Senato che deve definitivamente convertire il decreto in legge entro il prossimo 3 marzo. 

Nel decreto sono previste per legge le condizioni per svolgere la loro attività. Tra queste rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell`immediatezza dell`evento, l`assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell`intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, la raccolta di dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità. “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”, in caso di violazione delle norme del decreto si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa fino a 50mila euro e la responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave.

Tra le modifiche approvate dalle commissioni Affari costituzionali e Trasporti, la previsione dell’applicazione delle sanzioni anche se l`accertamento della violazione viene scoperto dopo il soccorso avvenuto e dopo lo sbarco. Nel provvedimento era poi specificato che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare debba operare secondo “autorizzazioni” o “abilitazioni” rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e possedere requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione. Con l’emendamento approvato, le “autorizzazioni e abilitazioni” sono sostituite con le parole “certificazioni e documenti rilasciati” in linea con la terminologia usata dalla normativa internazionale; mentre le parole “requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione” vengono sostituite prevedendo obblighi più estesi, comprendenti anche la “prevenzione dell’inquinamento, certificazione e addestramento del personale marittimo e condizioni di vita e lavoro a bordo”.

La richiesta di informazioni o le indicazioni da ottemperare possono provenire, oltre che dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, anche dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell`immigrazione clandestina. Infine, i proventi delle sanzioni saranno destinati al fondo per l’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.