Le prime città metropolitane in Italia sono siciliane

5 marzo 2014

“I comuni di Palermo Catania e Messina assumono la denominazione di città metropolitane. In sede di prima applicazione il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle aree metropolitane individuate con decreto del presidente della Regione con decreto del 10 agosto 95 e cioè Palermo, Messina e Catania”. E’ l’articolo 7 emendato dopo una serie di riscritture, votato dal parlamento siciliano e che di fatto, ha dato vita alla città metropolitane di Palermo, Catania e Messina (in un servizio tutti i relativi Comuni delle tre aree). La norma e’ contenuta nel disegno di legge di riforma delle Province regionali, sostituite con i Liberi consorzi. Oggi alle 16 è previsto il voto all’articolo 8: “Il sindaco del Comune capoluogo assume la denominazione di sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano e’ costituito dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana”. L’aula deve votare gli ultimi 4 articoli del ddl che affrontano aspetti tecnici.

I fondi Ue Adesso le città metropolitane possono contare su un fiume di denaro che dovrà erogare Bruxelles. Finora l’Ue sta lavorando una ‘Agenda urbana’ per le grandi aree metropolitane dei 28 paesi europei al fine di riconoscere la centralità del ruolo delle città nello sviluppo europeo, dai trasporti verdi all’inclusione. Bruxelles ha rassicurato che alle città andranno almeno il 5% dei fondi attraverso queste nuove ‘Iniziative territoriali integrate'”, poi grazie a tutti gli altri fondi Ue che confluiranno sulle aree urbane, si raggiungerà nel complesso una cifra pari al 60% ovvero un aumento sostanziale rispetto al 40% del 2007-2013.

Nel resto d’Italia  La città metropolitana è un ente locale previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 17-21) sulla riforma dell’ordinamento degli Enti locali. Successivamente, nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) ha acquisito dignità costituzionale con la modifica dell’articolo 114, che lo inserisce di diritto tra gli enti locali che costituiscono la Repubblica Italiana. Il 5 maggio 2009 la legge di delega sul federalismo fiscale introdusse una normativa transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane, delegando il Governo ad adottare entro 36 mesi, ossia entro il maggio 2012, un decreto legislativo per l’istituzione delle città metropolitane.

Scaduto infruttuosamente tale termine, il Governo Monti emanò il decreto legge sulla revisione della spesa pubblica, convertito in legge n. 135 il 7 agosto del 2012, ma nel 2013 tale percorso fu dichiarato incostituzionale dalla Corte per violazione dell’art. 77 Costituzione, in relazione agli articoli 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Costituzione, in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio. Per intervenire su questa materia, che riguarda enti previsti dalla carta costituzionale, è dunque necessaria una legge o un decreto legislativo, su cui era al lavoro l’ex ministro per le Autonomie locali del Governo Letta, Graziano Delrio, con un disegno di legge costituzionale già approvato dal Consiglio dei ministri il 5 luglio 2013. Vedremo in seguito.

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