Questa volta la scure rischia di abbattersi sulla figura del commissario dello Stato che ha il potere di controllo sulle leggi che vara il parlamento siciliano. Ebbene, a mettere in dubbio la legittimita’ della figura del Commissario dello Stato e’ la Corte Costituzionale con l’ordinanza 114 del 5 maggio 2014. Il documento redatto dal siciliano Sergio Mattarella prende spunto dal giudizio di legittimita’ promosso dal commissario Carmelo Aronica sulle ‘Disposizione finanziare urgenti 2013′. Nell’ordinanza la Consulta decide di sospendere il giudizio “fino alla definizione della questione di legittimita’ costituzionale” che riguarda proprio il potere di impugnativa: “Se si poteva ben giustificare – argomenta – nella fase di primo impianto dell’ordinamento siciliano, quando, in assenza di un sistema di garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel Commissario il garante imparziale del ‘patto di autonomia’ tra l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale – non si giustifica certamente piu’ nell’ambito di un ordinamento costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente delineato e regolato nonche’ garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale ispirato a principi unitari”.
La Consulta nella sua ordinanza fa riferimento anche alla “clausola di maggior favore” cui dovrebbe attenenersi anche il sistema regionale siciliano. Sottolinea, infatti, che la condizione del controllo delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale e’ mutata, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, prevedendo che “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu’ ampie rispetto a quelle gia’ attribuite”; peraltro, “alla stregua della richiamata disposizione costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente esteso il regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall’art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, atteso che ‘la soppressione del meccanismo di controllo preventivo’ e l’applicazione della disciplina costituzionale richiamata “si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia” e “realizza una forma piu’ ampia di autonomia”. Una questione, ricordano i giudici, quella del controllo sulle leggi regionali siciliane, successivamente, esaminata alla stregua della “clausola di maggior favore”. L’ordinanza trae origine da un ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, Carmelo Aronica, del 27 novembre dello scorso anno.