La Commissione europea ha autorizzato l’Italia all’utilizzo delle agevolazioni riservate alle startup innovative. Le misure sono contenute nell’articolo 66 della legge n.232/2016 (la legge di Bilancio 2017), ma erano subordinate all’approvazione comunitaria. Diventano quindi operative sin dall’esercizio in corso perche’, ha sancito l’Ue, non sono configurabili come aiuti di Stato. Le nuove norme ampliano alcuni vincoli previsti dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (poi convertito nella legge 221 del 17 dicembre 2012). L’investimento massimo detraibile all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) raddoppia: chi investe in startup innovative potra’ detrarre fino un milione di euro (il tetto era di 500 mila euro).
Non aumenta solo la somma massima: cambiano anche le aliquote. E’ elevata al 30% della somma investita la detrazione Irpef (fissata nel 2012 al 19%). Passa dal 20 al 30% la deduzione Ires, cioe’ la quota della somma investita che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’. Entrambi i ritocchi valgono anche per le startup che gia’ godevano di un regime favorevole (quelle a vocazione sociale e quelle che “commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”): passano quindi al 30% la detrazione Irpef (fino a ora del 25%) e la deduzione Ires (era fissata al 27%). A fronte di misure fiscali piu’ vantaggiose, la legge amplia da due a tre anni il divieto di cedere (anche in parte) la quota detenuta nelle startup innovative. Pena “la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali”.