Alunno disabile, sentenza esemplare Tar Palermo. Condannato ministero e Ufficio scolastico Sicilia

disabili_scuola alunno

“Ancora una storia di sostegno negato da parte dello Stato nei confronti di un alunno disabile, con la famiglia del giovane disabile costretta a fare ricorso e a ottenere giustizia dal tribunale. Stavolta la sentenza e’ stata esemplare, con l’amministrazione scolastica condannata non solo ad assegnare il docente di sostegno per il massimo impegno orario previsto, ma anche all’assegnazione di 1.000 euro all’alunno disabile per ogni mese in cui e’ stato privato dell’insegnante specializzato: ad emetterla e’ stato il Tar di Palermo, lo scorso 4 novembre ma divenuta pubblica in queste ore, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia per l’annullamento del provvedimento del dirigente di un istituto di istruzione secondaria superiore con il quale non e’ stata assegnata nessuna ora di sostegno scolastico ad un minore con grave disabilita’”. Lo afferma in una nota l’Anief. “La sentenza, scrive la rivista specializzata ‘Orizzonte Scuola’, annulla i provvedimenti impugnati dai ricorrenti e riconosce al minore disabile il diritto di essere assistito da un insegnante di sostegno con il rapporto 1/1 condannando il MIUR all’assegnazione di tale insegnante e al risarcimento del danno non patrimoniale, da assegnare al minore e ai suoi genitori – prosegue il sindacato -, quantificato in via equitativa in 1.000 euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 dall’inizio dell’anno fino all’assegnazione: un risarcimento ritenuto equo ‘per i danni sofferti a causa della mancata assegnazione del numero adeguato di ore di sostegno'”.

Il Tar ha in prima istanza valutato che “per il minore, affetto da grave disabilita’, pur alla presenza della necessaria documentazione medica e didattica, non c’e’ stata assegnazione di un insegnante di sostegno. A causa della mancata assegnazione, il minore non ha potuto fruire del percorso di istruzione di suo diritto perche’ impossibilitato ad accedere ai contenuti in assenza di misure compensative adeguate; non potendo partecipare alle attivita’ didattiche, precluse dalla sua disabilita’, il minore ha, quindi, subito un danno non patrimoniale”. Di conseguenza, lo stesso tribunale “si pronuncia a favore del ricorso riconoscendo il diritto di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 per il minore, accertando una condotta illegittima dell’amministrazione che non ha assegnato la giusta assistenza nel corso delle ore di frequenza scolastica”. “Quanto accaduto in Sicilia – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – non e’ altro che l’ennesimo caso di negligenza della macchina organizzativa scolastica a danno dell’apprendimento scolastico di un alunno disabile. Il mancato assolvimento di un diritto sacrosanto deriva dal fatto che gli uffici periferici del Miur hanno indicazione dall’amministrazione centrale di Viale Trastevere di continuare ad organizzare l’assistenza didattica agli alunni disabili riferendosi all’organico fortemente sottodimensionato previsto dalla Legge 128/2013. Ma se si vuole rispettare il rapporto uno a due tra docenti e studenti con disabilita’, come anche ribadito dalla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, occorre svincolarsi da ogni riferimento all’organico dell’anno scolastico 2006/07”.