Approvata la riforma del terzo settore, ora è legge. Ecco che cosa cambia

NO PROFIT Il provvedimento coinvolge oltre 300 mila organizzazioni non profit che nel 2011 superavano i 63 miliardi di euro di valore d’attività

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Dopo circa due anni di gestazione e molte polemiche, dentro e fuori i palazzi, la riforma del Terzo settore, che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni non profit che nel 2011 superavano i 63 miliardi di euro di valore d’attività, è legge. La Camera ha approvato ieri sera poco prima delle 22 la riforma con 239 sì e 78 contrari. Con questa riforma, ha detto la vice-presidente della Camera Marina Sereni(Pd) “l’Italia valorizza e riorganizza il variegato mondo del no profit”. “La riforma del terzo settore è un’altra sfida vinta. Un percorso ad ostacoli durato circa due anni e fatto di dialogo, audizioni, coinvolgimento, integrazioni, ma che credo raccolga le istanze che in questi anni le associazioni, le cooperative, le imprese sociali, gli enti e i giovani ci hanno trasmesso”, ha aggiunto Luigi Bobba, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si semplificano di fatto le norme contenute nel Titolo II del Codice Civile con la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti. Il Codice deve prevedere la creazione di un Registro Nazionale del Terzo Settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. L’Osservatorio del Volontariato e quello dell’Associazionismi di promozione sociale verranno assorbiti da un costituendo Consiglio Nazionale del Terzo settore per la governance del sistema. L’art. 1 del provvedimento tenta, dopo molte incertezze, di tracciare per la prima volta il profilo del Terzo settore.

Esso viene definito come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Restano esclusi da questo ambito le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Ancora, i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore ma negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato. I servizi saranno erogati a tutti gli enti che hanno volontari. È prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo. L’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. I settori di attività delle imprese sociali dovranno essere comprese nelle attività di interesse generale saranno stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio. Si prevede inoltre l’aumento delle categorie di lavoratori svantaggiati che dovrebbero comprendere anche le nuove forme di esclusione. La legge 155/06 che introduceva la definizione di impresa sociale è stata superata dalla legge delega che tende possibile la coproduzione di beni e servizi tra non profit, Pubblica amministrazione e investitori privati.

Il servizio civile universale si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il servizio può essere prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione europea e per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo anche nei Paesi extra europei. Il servizio civile potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi. Uno dei punti più controversi della riforma è la nascita della Fondazione Italia Sociale: si prevede quindi l’istituzione di una fondazione di diritto privato, Italia Sociale, per sostenere con risorse finanziarie e competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con elevato impatto sociale e occupazionale. Infine, la normativa fiscale a favore del Terzo settore viene semplificata, con la previsione di introdurre misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento e una più trasparente regolazione del cinque per mille. In cambio alle associazioni vengono chieste più trasparenza e rendicontazione