Archiviati i voucher, ecco come cambia il contratto di lavoro occasionale
Da lunedi’ 10 luglio l’Inps e’ pronta a partire con una piattaforma digitale
I vecchi voucher per i lavori occasionali hanno lasciato il posto a due nuove forme contrattuali: il Libretto famiglia (Lf), quando il datore di lavoro e’ una persona fisica, e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), utilizzabile da imprese e liberi professionisti. La nuova disciplina nasce dall’esigenza di limitare gli abusi verificatisi in passato e da lunedi’ 10 luglio l’Inps e’ pronta a partire con una piattaforma digitale. Ecco come funzioneranno le nuove regole:
– CHI PUO’ USARE I NUOVI CONTRATTI Il Libretto famiglia puo’ essere usato solo da persone fisiche che non esercitino attivita’ professionale o d’impresa. In particolare: lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio,di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilita’; insegnamentoprivato supplementare. Il contratto di prestazione occasionale,invece, riguarda i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che le imprese del settore agricolo e le pubbliche amministrazioni.
– CAUSE DI ESCLUSIONE Non puo’ ricorrere ai due nuovi contratti il datore di lavoro che, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione, abbia o abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore. Sono esclusi anche quei datori di lavoro che hanno piu’ di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato. Sono previste cause di esclusione anche per le imprese che operano nei settori dell’edilizia e affini o hanno attivita’ di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. Il Cponon puo’ essere usato nemmeno nell’ambito di esecuzione diappalti di opere o servizi.
– I LIMITI DI UTILIZZO I due contratti non possono essere usati arbitrariamente, ne’da un punto di vista economico, ne’ per quanto riguarda la durata. Il legislatore ha stabilito che: ciascun lavoratore,con riferimento alla totalita’ dei datori di lavoro, puo’ ricevere un compenso massimo annuale di 5.000 euro. Il limite e’ di 2.500 per un solo datore di lavoro. Stessa cosa vale al contrario: ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalita’ dei lavoratori puo’ raggiungere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro. Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che in un anno (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) non puo’ superare le 280 ore complessive.
– DIRITTI DEL LAVORATORE Colui che presta l’attivita’ lavorativa, seppur occasionale, ha diritto a: un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione per l’invalidita’ e la vecchiaia,con iscrizione alla gestione separata. I compensi, inoltre,sono: esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
– COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO Gli utilizzatori (persone fisiche, imprese, professionisti) che vogliono usufruire di una prestazione occasionale di lavoro devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma dell’Inps.Poi dovranno versare una somma di denaro (la cifra puo’ variare a seconda delle esigenze dell’utilizzatore) che andra’ a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro,utilizzato per pagare il compenso, le spese per i contributi egli oneri di gestione. Inoltre, il datore di lavoro e’obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa. Se si tratta del Libretto famiglia, la comunicazione puo’ avvenire anche dopo che la prestazione sia avvenuta, purche’ sia effettuata entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione. Discorso diverso per il Cpo. In questo caso la comunicazione deve essere fatta almeno 60 minuti prima della prestazione. Il lavoratore sara’ a sua volta avvisato con una mail o con un sms, forniti nel momento della registrazione. Tutte le comunicazioni possono essere revocate entro 3 giorni, qualora la prestazione non sia avvenuta. Se pero’ il lavoratore, sempre entro 3 giorni, comunica il contrare, prevale tale dichiarazione.
– COSA DEVE FARE IL LAVORATORE Il primo passo che deve svolgere il lavoratore per usufruire del nuovo strumento contrattuale e’ lo stesso del datore di lavoro: si deve registrare sulla piattaforma digitale dell’Inps. A lui spettera’ decidere come ricevere il compenso. Puo’ farselo accreditare su un conto corrente fornendo l’Iban,o su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine puo’ scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.
– QUANTO SONO PAGATE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI Per il Libretto famiglia il compenso minimo stabilito e’ di 10 euro all’ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per gli oneri gestionali). Per il Cpo il compenso giornaliero non puo’ essere inferiore a 36 euro che e’ la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore. Per le ore successive il compenso e’ di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro(2,97 euro per contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,32 per il premio assicurativo Inail). Ai versamenti complessivi si aggiunge un’addizionale dell’1% per gli oneri digestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Il costo totale perora diventa quindi di 12,29 euro.