La nuova legge elettorale approvata in via definitiva, il cosiddetto Italicum, sarà in vigore dall’1 luglio del 2016, e vale solo per la Camera, inserendosi nel contesto delle riforme costituzionali (il cui iter è ancora in corso) che prevedono che il Senato sarà non elettivo. Tra i punti chiave della norma, la lista che al primo turno supera il 40% dei voti ottiene un premio di maggioranza garantisce 340 seggi, su 618 in palio. Se nessuna lista raggiunge il 40%, è previsto un secondo turno di ballottaggio al quale partecipano le due liste più votate. Anche in questo caso, alla lista vincitrice saranno attribuiti 340 seggi su 618. Tra i due turni non è consentita alcuna forma di apparentamento tra liste. È prevista una soglia di sbarramento fissata al 3%. Le 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, sono suddivise in 100 collegi. Gli elettori potranno votare per la lista ed esprimere una o due preferenze. Nel caso si esprima la seconda preferenza, questa dovrà essere di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. In ciascun collegio è eletto il numero di candidati pari al numero di seggi assegnati a ciascuna lista. Il primo proclamato è il capolista di collegio. I capilista sono bloccati, e i loro nomi saranno indicati sulla scheda. A seguire saranno proclamati i candidati con il maggior numero di preferenze. Per ogni lista è previsto che i candidati vengano presentati in ordine alternati in base al sesso. Inoltre, i capilista dello stesso sesso non potranno eccedere il 60% del totale in ogni circoscrizione.
Ecco in 12 punti le novità introdotte dal testo.
NUOVA SCHEDA ELETTORALE. La riforma introduce una nuova scheda elettorale: ogni casella sarà composta dal contrassegno del partito al centro, a sinistra il nome e il cognome del capolista mentre a destra due righe per le preferenze.
100 COLLEGI PLURINOMINALI. Le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell`insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d`Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali verranno reintrodotti i collegi uninominali;
ELETTI ALL’ESTERO. I 12 deputati eletti nella circoscrizione estero sono eletti con lo stesso sistema attualmente vigente: il disegno di legge non interviene sul punto.
PREMIO DI MAGGIORANZA. Sono attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi.
BALLOTTAGGIO. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 40% dei consensi si procede a un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti. E’ esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi.
PARITA’ DI GENERE. In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.
L`elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista.
CAPILISTA BLOCCATI E POI PREFERENZE. Sono eletti prima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
VOTO STUDENTI ERASMUS. La legge dà la possibilità agli elettori temporaneamente all’estero (in particolare gli studenti Erasmus e i militari impegnati nelle missioni) di votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero.
COLLEGI ELETTORALI. I collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro cinque mesi e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’Italicum.
NORMA ANTI-FLIPPER. La norma prevede un meccanismo di ripartizione dei seggi eccedentari che tutela anche le liste minori. Nel nuovo testo approvato al Senato la lista che ha raccolto più voti (eccedentari) cede il seggio a quella più piccola dove questa ha raccolto più consensi.
STATUTO OBBLIGATORIO. Per presentare la propria lista alle elezioni sarà necessario depositare anche uno Statuto.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. La nuova legge elettorale entra in vigore a decorrere dal primo luglio 2016.