Assunzioni e appalti, il Cdm impugna legge di Stabilità della Regione Siciliana

Alcune norme, tra l’altro, “risultano prive della necessaria copertura finanziaria”

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Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impugnare – informa il comunicato finale – la legge della legge Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilita’ regionale’, in quanto – si legge ancora – varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali”.

“Infatti: alcune norme in materia di assunzioni e di collocamento in quiescenza del personale regionale invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di previdenza sociale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), ed o), della Costituzione, nonche’ dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialita’ della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione”.

“Altre norme riguardanti la spesa sanitaria – si osserva ancora – contrastano con i principi fondamentali riservati al legislatore statale in materia di “tutela della salute” e di “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, ledendo altresi’ i livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, lett. m), della Costituzione altre norme ancora, incidendo sulle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici e sulle modalita’ di svolgimento e i criteri di partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonche’ sulle concessioni per i beni demaniali marittimi, contrastano rispettivamente con il principio di liberta’ di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, nonche’ con il principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione”. “Ulteriori norme infine in materia, tra l’altro, di edilizia e di previdenza violano l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando prive della necessaria copertura finanziaria”, si legge ancora.[irp]