Bozza ddl, due turni e ballottaggio per togati Csm

Bozza ddl, due turni e ballottaggio per togati Csm
22 gennaio 2020

Doppio turno con ballottaggio per l’elezione dei componenti togati del Csm. Come gia’ preannunciato, sparisce l’ipotesi di procedere attraverso sorteggio. E’ quanto prevede la bozza di ddl predisposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e ora all’attenzione del vertice di maggioranza per trovare la quadra sulla riforma del processo penale. Il ddl, infatti, prevede anche una delega al governo sulla riforma del Csm. Si passa da sedici a venti componenti togati e da otto a dieci laici, per un totale di 30 componenti. In particolare, per quel che riguarda l’elezione dei componenti togati, l’articolo 23 dispone l’elezione al primo turno del candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato al primo turno incassa la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. recita l’articolo contenuto nella bozza di ddl: “L’elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.

“Uno dei diciannove collegi e’ costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimita’, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. 3. Un ulteriore collegio e’ costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o piu’ distretti di corte d’appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o piu’ circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuita’ territoriale.

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5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni. 6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell’ambito del medesimo collegio uninominale. 7. Nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l’elettore esprime fino a tre preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l’elettore ne esprime piu’ di una, le stesse non possono essere del medesimo genere. 8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura e’ corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato puo’ apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.

9. Viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio; ai fini del computo della predetta maggioranza, ai voti espressi nel primo turno di votazione per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,70. Nel collegio di cui al comma 2 e’ eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ovvero il maggior numero di voti computati a norma del secondo periodo. Un ulteriore componente del medesimo collegio e’ eletto mediante ballottaggio, da indire il secondo giorno successivo, tra il secondo e il terzo classificato [oppure: sono eletti al primo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti]”.

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