Bozza dl, sì terzo mandato in Comuni fino 15mila abitanti
“Eliminato ogni limite per i sindaci dei comuni fino a 5mila”
Lo schema di decreto legge che, con tutta probabilità, sarà all’esame del Consiglio dei ministri di domani, e che reca “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, composto di 6 articoli, innalzerà il limite da due a tre mandati per i sindaci degli “enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti”. E’ quanto si legge in una bozza del provvedimento.
Questo il testo del passaggio in questione: “L’articolo 4 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale), al comma 1, modifica l’articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La norma, così come di recente innovata (cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35), dispone che ‘Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche’. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato”.
“Sennonché – si spiega nella bozza -, nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità. Il comma in esame intende innalzare il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del T.U.O.E.L. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.