E’ arrivato in commissione bilancio della Camera l’emendamento alla dl manovra che regola il lavoro occasionale, dopo l’abolizione dei voucher. La norma, una bozza di riformulazione del relatore non ancora formalizzata, prevede pochi ritocchi rispetto al testo circolato nelle ultime ore. Confermata la possibilità di ricorrere al “contratto di prestazione occasionale” per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato con una retribuzione oraria di 9 euro. Per le famiglie c’è il “Libretto famiglia” con buoni da 10 euro (più 1,65 euro di contributi, 0,25 euro di assicurazione infortuni e 0,10 euro per oneri di gestione a carico del datore di lavoro) contenuti in “un libretto nominativo prefinanziato”. Restano anche i limiti all’utilizzo del contratto, fissati in 5.000 euro complessivi sia per il prestatore che per l’utilizzatore.
I compensi non potranno superare i 2.500 annui per il singolo lavoratore. Sarà vietato assumere con il contratto di prestazione occasionale persone che hanno lavorato nell’impresa nei sei mesi precedenti con contratto subordinato o di collaborazione. La singola prestazione non potrà durare più di quattro ore continuative giornaliere ed il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro. In caso di superamento del limite di 280 ore annue di utilizzo scatta la trasformazione automatica in contratto a tempo pieno e indeterminato. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro deve trasmettere sulla piattaforma Inps una dichiarazione con il luogo, la data e l’orario della prestazione. Lo stesso datore di lavoro avrà tre giorni di tempo per comunicare all’Inps che la prestazione di lavoro, attivata sul portale, non è avvenuta. Sia il lavoro svolto per le imprese che quello per le famiglie saranno pagati dall’Inps il 15 del mese successivo alla prestazione con un bonifico su conto corrente o con un assegno pagabile presso le Poste.