Il Csm sarà parte civile, attraverso l’Avvocatura dello Stato, nel processo a Perugia contro l’ex toga Luca Palamara, espulso dall’ordine giudiziario dopo il procedimento disciplinare condotto da Palazzo dei Marescialli per la vicenda delle nomine ai vertici delle procure. A Perugia, l’ex presidente Anm è accusato di concorso in corruzione.
La procura ha chiesto il rinvio a giudizio. L’udienza per il processo penale dinanzi al Tribunale del capoluogo umbro è fissata per il prossimo 15 Novembre. La votazione del Csm sulla costituzione di parte civile, dopo due ore di ampio e approfondito dibattito, si è conclusa con 9 voti a favore, 8 contrari 8 e 8 astenuti. Insomma, un plenum spaccato. Con la decisione arrivata per un voto di differenza. Il vice presidente del Csm David Ermini, a capo del Comitato di presidenza a Palazzo dei Marescialli, non ha partecipato al voto.
Il Comitato di Presidenza del Csm chiederà “il risarcimento del danno, certamente di quello non patrimoniale per la lesione del diritto all’immagine. La contestazione mossa al dott. Palamara di aver fatto mercimonio della funzione consiliare e di aver causalmente contribuito alla violazione dei doveri di correttezza e di imparzialità da parte di altri componenti è direttamente lesiva del prestigio istituzionale dell’Organo. Analogamente è a dirsi per le contestazioni aventi ad oggetto lo sviamento e il mercimonio della funzione giurisdizionale”. Nella delibera discussa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, “tale conclusione non si pone in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che identifica nella Presidenza del Consiglio l’ente esponenziale della collettività, titolare dell’interesse a che le funzioni giudiziarie siano svolte in condizioni di indipendenza e di imparzialità”.
La quantificazione del danno spetterà all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia. “In assenza di elementi di riferimento che possano condurre ad individuare il preciso ammontare della somma da ritenere un congruo ristoro (per la liquidazione di questa voce di danno non patrimoniale non sono esistenti tabelle, né constano precedenti relativi al risarcimento, in favore del Consiglio Superiore, del danno all’immagine) appare opportuno rimetterne la quantificazione, ove ritenuta necessaria, all’Avvocatura dello Stato, che potrà, a tal fine, tener conto delle risultanze processuali, con l’ulteriore indicazione di considerare, nel modulare la richiesta, che l’interesse dell’istituzione consiliare ad essere presente in giudizio come parte civile è prevalentemente quello di contribuire all’accertamento processuale dei fatti”. in collaborazione con Dire