“Ai sensi del Regolamento del MoVimento 5 Stelle, i portavoce si astengono da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle”. E’ l’ultimo comma dell’articolo 1 del ‘Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie’, riportato sul blog di Beppe, con l’avvertenza che “ogni eletto – “portavoce”, nel lessico M5S – del MoVimento 5 Stelle sara’ tenuto ad attenersi ad esso”. Il codice sara’ votato online domani “per la ratifica da parte degli iscritti entro il primo luglio 2016 con documento certificato”. Questi i “principi ispiratori del comportamento del singolo portavoce eletto: “Il Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealta’, correttezza, onesta’, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. I portavoce del Movimento 5 Stelle perseguono gli obiettivi del Movimento, cosi’ come indicati nel “Non Statuto” o negli altri atti interni di indirizzo. I portavoce sono consapevoli del fatto che, ai sensi dell’art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore: nell’adempimento di tale dovere, ogni portavoce tiene comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi”.
FASE INDAGINI Si prosegue con i “rapporti con eventuali procedimenti penali”: “Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri od il Comitato d’appello, quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce del Movimento5stelle, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtu’ e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Il comportamento tenuto dal portavoce puo’ essere considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia gia’ lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle. La condotta sanzionabile puo’ anche essere indipendente e autonoma rispetto ai fatti oggetto dell’indagine”. Capitolo 3, dedicato alla “autosospensione”: “In qualsiasi fase del procedimento penale, il portavoce puo’ decidere, a tutela dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal MoVimento 5 Stelle senza che cio’ implichi di per se’ alcuna ammissione di colpa o di responsabilita’. L’autosospensione non vincola ne’ condiziona ne’ preclude il potere del Garante, del Collegio dei Probiviri e del Comitato d’appello di adottare eventuali sanzioni disciplinari. Tuttavia, l’autosospensione puo’ essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilita’ disciplinare”.
CONDANNA Il punto 4 riguarda la “presunzione di gravita’”: “Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri o il Comitato d’Appello, in virtu’ e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, valutano la gravita’ dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale. E’ considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo, eccettuate le ipotesi indicate all’ultimo comma. A tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio. E’ invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del Garante, del Collegio dei Probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello la valutazione di gravita’ ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuita’ del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
INFORMAZIONE La ricezione, da parte del portavoce, di ‘informazioni di garanzia’ o di un ‘avviso di conclusione delle indagini’ non comporta alcuna automatica valutazione di gravita’ dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto 5. E’ sempre rimessa alla discrezionalita’ del Garante e del Collegio dei Probiviri o del Comitato d’appello (e non comporta alcuna automatica presunzione in tal senso) la valutazione della gravita’ di fatti che configurano i c.d. reati d’opinione ipotesi di reato concernenti l’espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale. Si chiude, punto 5, con il “dovere di informazione”: “I portavoce, quando ne hanno notizia, hanno l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio il gestore del sito (con comunicazione da inviare al link www.movimento5stelle.it/contattaci.php), dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualita’ di indagato o imputato nonche’ di qualsiasi sentenza di condanna o provvedimento ad essa equiparato ai sensi del punto 4”, e, punto 6, con gli “amministratori”: “Ogni sindaco e presidente di regione eletto nelle liste del MoVimento 5 Stelle e’ tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti e/o eletti nel MoVimento 5 Stelle”.