La Commissione europea ha approvato, a Bruxelles, delle ulteriori modifiche al “Temporary Framework”, l’allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti di Stato deciso in risposta alla pandemia di coronavirus: prevedono la possibilità di ricapitalizzazioni dirette di imprese non finanziarie da parte dello Stato, o concessioni di “prestiti subordinati”. Secondo l’Esecutivo comunitario, con questa nuova modifica potrà essere consentito “un aiuto stimato a 1,9 trilioni in aiuti di Stato all’economia dell’Ue, per fornire con urgenza liquidità per le aziende, salvare posti di lavoro, consentire la ricerca e lo sviluppo e garantire la fornitura di prodotti per combattere l’epidemia di coronavirus”. Questo nuovo emendamento stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono sostenere le ricapitalizzazioni o fornire prestiti subordinati per le aziende non finanziarie che ne hanno bisogno, tutelando le condizioni di parità (il “level playing field”) nell’Ue.
Il “quadro temporaneo” sugli aiuti di Stato viene allargato per consentire questi interventi pubblici mirati, ma con una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni di concorrenza nel mercato unico. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di elaborare misure nazionali in linea con ulteriori obiettivi di “policy”, come consentire l’ulteriore transizione verde e digitale delle loro economie, o prevenire le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale. Tutte le condizioni per gli aiuti pubblici a ricapitalizzazioniLe ricapitalizzazioni delle imprese private da parte dello Stato sono consentite, ma sottoposte a una serie di precise condizioni relative a: 1) necessità, adeguatezza e entità dell’intervento; 2) alla sua remunerazione; 3) alla sua natura temporanea; 4) alla “governance” delle aziende (per esempio con il divieto di pagamento di dividendi e bonus); 5) ai limiti nell’acquisto di quote di società concorrenti (divieto di sovvenzioni incrociate) da parte dei beneficiari degli aiuti; 6) a obblighi di trasparenza e “reporting”.
In particolare, gli aiuti per la ricapitalizzazione dovrebbe essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni appropriate, e devono essere giustificati da una interesse comune, ad esempio per evitare disagi sociali e fallimenti di mercato dovuti a perdite significative di occupazione, l’uscita dal mercato di un’azienda innovativa o di rilevanza sistemica, o il rischio di interruzione di un servizio importante. Inoltre, l’aiuto deve limitarsi a consentire la redditività della società e non dovrebbe andare oltre il ripristino della struttura del capitale del beneficiario com’era prima dell’epidemia di coronavirus. Lo Stato deve essere sufficientemente remunerato per i rischi che assume attraverso l’aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, i beneficiari devono essere incentivati a riacquistare le azioni acquistate dallo Stato, per garantire la natura temporanea dell’intervento pubblico. I beneficiari e i paesi membri sono tenuti a sviluppare una “exit strategy” dello Stato dal capitale dell’impresa, in particolare per quanto riguarda le aziende di grandi dimensioni e quelle che hanno ricevuto aiuti pubblici significativi per la ricapitalizzazione. Se sei anni dopo la ricapitalizzazione, per le società quotate in borsa, o sette anni dopo per le altre società, l’uscita dello Stato è ancora incerta, l’azienda beneficiaria dovrà notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione.
Fino a quando lo Stato non sarà uscito completamente dal capitale di un’impresa, i beneficiari sono soggetti a un divieto di pagamento dei dividendi e di riacquisto di azioni. Inoltre, fintanto che almeno il 75% della ricapitalizzazione non è stato riscattato, dovrà essere applicata una rigorosa limitazione della remunerazione dei dirigenti, incluso un divieto di versamento di bonus. Queste condizioni mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni di proprietà dello Stato, non appena la situazione economica lo consente. I beneficiari non potranno utilizzare gli aiuti per sostenere le attività economiche delle imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019, non causate, quindi, dalla crisi del Covid-19. Questa condizione mira a garantire che l’aiuto pubblico alla ricapitalizzazione non venga sfruttato a scapito di una concorrenza equa nel mercato unico. Inoltre, fino a quando almeno il 75% della ricapitalizzazione non sarà stata riscattata, i beneficiari (ad eccezione delle Pmi) non potranno in linea di principio acquisire una partecipazione superiore al 10% nelle imprese concorrenti o nelle aziende di altri operatori della stessa area di attività, comprese le attività a monte e a valle.
Gli Stati membri devono pubblicare i dettagli sull’identità delle società che hanno ricevuto gli aiuti alla ricapitalizzazione e il loro importo, entro tre mesi dall’operazione. Inoltre, beneficiari (a eccezione delle Pmi), devono pubblicare informazioni sull’uso dell’aiuto ricevuto, compreso il modo in cui sostiene le attività dell’azienda, in linea con gli obblighi nazionali e dell’Ue legati alla transizione verde e alla trasformazione digitale. Aiuti pubblici anche mediante uso strumenti di debito subordinatoLa modifica al quadro temporaneo approvata oggi introduce anche la possibilità per gli Stati membri di sostenere le società che si trovano in difficoltà finanziarie utilizzando strumenti di debito subordinato, concessi a condizioni favorevoli. I titoli di debito subordinati sono quelli rispetto ai quali hanno la precedenza i creditori ordinari “senior” in caso di procedure d’insolvenza. Il quadro temporaneo esistente comprendeva già le condizioni per la concessione di strumenti di debito senior alle società.
Gli strumenti di debito subordinati non possono essere convertiti in patrimonio netto finché la società è attiva e lo Stato non assume meno rischi. Tuttavia, poiché questo tipo di debito aumenta la capacità delle aziende di contrarre debiti senior in modo analogo al sostegno al capitale, gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato prevedono una remunerazione più elevata (in termini di tassi d’interesse) e un’ulteriore limitazione dell’importo massimo, rispetto a quanto previsto per un debito senior nel quadro temporaneo. Se gli Stati membri desiderano concedere strumenti di debito subordinato per importi che vanno oltre i massimali previsti, si applicano tutte le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione diretta. Il quadro temporaneo modificato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Ma siccome i problemi di solvibilità potrebbero concretizzarsi solo più tardi, in conseguenza dell’evoluzione della crisi, la Commissione ha deciso di prolungare questo periodo fino alla fine di giugno 2021, ma unicamente per le misure di ricapitalizzazione. La Commissione valuterà comunque prima di queste scadenza se sarà necessaria una proroga. askanews