La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti), che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall`articolo 4 bis dell`Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l`applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell`entrata in vigore della legge n. 3/2019. Il deposito della sentenza è previsto nelle prossime settimane.
La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n.3 del 2019. La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell`ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna. Secondo la Corte, infatti, l`applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall`articolo 25, secondo comma, della Costituzione.