Consulta: patrocinio a spese Stato anche per mediazione obbligatoria

20 gennaio 2022

Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l`effettività dell`inviolabile diritto al processo e alla difesa. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.10 depositata oggi (redattore Luca Antonini), dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa l`attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l`attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo. Lo rende noto l’ufficio stampa della Corte Costituzionale.

L`incostituzionalità, nei termini appena indicati, riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002. Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite: ciò potrebbe indurre a non raggiungere, strumentalmente, l`accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Il che vanifica le finalità deflattive della mediazione obbligatoria. 

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Non solo. A giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l`esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia precisa che quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l`effettività dell`accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l`intero impianto dell`inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell`art. 24 Cost.”.

In queste ipotesi, prosegue la Corte, si tratta “di spese costituzionalmente necessarie” e “l`argomento dell`equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l`equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

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