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Corte d’appello conferma, 0-3 al Napoli contro la Juve e -1

La Corte sportiva d`appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli sulla vicenda relativa alla partita con la Juventus. Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus, dopo che il Napoli, in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19, non si era presentato allo Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre nonostante per la Lega calcio la partita si dovesse giocare. Confermato anche il punto di penalizzazione per il club campano. “Il fine ultimo – si legge nella sentenza – dell`ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell`incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un `alibi` per non giocare quella partita”.

Per l`organo della Figc, la mancata disputa dell`incontro “non è “dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. `factum principis`, come invocato dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”. La condotta tenuta del Napoli nei giorni antecedenti la partita, per la Corte è stata tenuta “al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1 in cui veniva spiegato, in maniera chiara e inequivocabile, che la responsabilità nell`attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell`epidemia da Covid- 19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest`Azienda non ha alcuna competenza”.

Sempre per la Corte “la ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di Covid-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare”.

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redazione