Covid, doppio tampone negativo per rientro a scuola
Il ministero della Salute chiarisce in merito a ragazzi e adulti diagnosticati positivi
Solo il doppio tampone negativo consentirà il rientro a scuola di ragazzi e adulti diagnosticati positivi. Lo chiarisce la circolare emanata dal ministero della Salute avente ad oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”. “In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo – si legge – il Pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l`effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l`uno dall`altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all`ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l`alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali”. In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG): a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell`organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell`organizzazione regionale, provvede all`esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l`approfondimento dell`indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. La circolare, a firma del direttore generale, Giovanni Rezza, chiarisce che “gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell`esecuzione dei test diagnostici”. In caso di un alunno o di un operatore risultato positivo al test diagnostico, “per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l`effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l`uno dall`altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell`isolamento e l`inserimento in comunità. L`alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all`ingresso o rientro in comunità”.
Se il test diagnostico è negativo “in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l`opportunità dell`ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante”. “Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell`alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso”, precisa la circolare.
Per il rientro in classe, dunque, “in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l`effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l`uno dall`altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all`ingresso o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l`alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali”.