Da Camera primi ok a riforma processo. Mercoledì il via libera

di Maurizio Balistreri

Semplificazione delle impugnazioni ma anche interventi sull’udienza preliminare e sui riti alternativi. Sono numerose e rilevanti le misure approvate oggi dalla Camera nell’ambito della riforma del processo penale. L’esame in aula è stato sospeso e riprenderà martedì prossimo per gli ultimi articoli (tra cui la delega sulle intercettazioni) prima del voto finale già fissato per mercoledì mattina. Oltre al termine per decidere se rinviare a giudizio o archiviare (3 mesi salvo proroga per i reati ordinari, 12 mesi per quelli di mafia e terrorismo), ecco le altre principali novità. Limiti a poteri gup/gip. Nell’udienza preliminare è soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato. Se dopo le ulteriori indagini ordinate dal gip (a seguito di una prima richiesta di archiviazione), il pm richiede nuovamente l’archiviazione e non vi è opposizione della persona offesa, il gip non può ordinare l”imputazione coatta’. Colloqui con difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni.

Inammissibilità decisa da giudice a quo. In presenza di specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini, spetterà allo stesso giudice che ha emanato l’atto dichiarare anche l’inammissibilità dell’impugnazione. Superato questo primo filtro, il giudice dell’impugnazione può comunque dichiarare inammissibile il gravame. Concordato sui motivi d’appello. Le parti potranno accordarsi su alcuni motivi d’appello condivisi, sempre con il vaglio del giudice. E’ prevista l’emanazione di linee guida da parte del pg presso la Corte di appello per i pm di udienza. Appello contro proscioglimento. Nel caso di appello del pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio una testimonianza) il giudice di appello dovrà rinnovare l’istruttoria. Motivi appello più rigorosi. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello, così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni. Deflazione ricorsi cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. E’ poi previsto che in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.

Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio. Stretta su ricorsi cassazione dopo patteggiamento. Il ricorso, deciso dalla Corte in forma semplificata, è limitata ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. Decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione. Abbreviato. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di ‘abbreviato secco’ o patteggiamento. E’ stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni.

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