Da nuovo Senato a fine bicameralismo perfetto, ecco la riforma
E’ la riforma della Costituzione targata Renzi, per la quale l’Aula della Camera ha espresso il suo voto finale
Nuovo Senato dei 100 composto da consiglieri regionali e sindaci, fine del bicameralismo perfetto, abolizione del Cnel. E’ la riforma della Costituzione targata Renzi, per la quale l’Aula della Camera ha espresso il suo voto finale. Ecco le principali cose da sapere sul testo che passa ora al Senato in terza lettura.
ADDIO AL BICAMERALISMO PERFETTO Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.
SENATO DEI 100 SENZA SENATORI A VITA I membri del nuovo Senato saranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica tra i cittadini “che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Durano in carica sette anni e non possono essere rinominati. Con questa modifica si sancisce il superamento dell’elezione diretta del Senato, che verrà eletto “dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno”.
IMMUNITA’ E INDENNITA’ La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.
ITER DELLE LEGGI La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.
REFEREMDUM PROPOSITIVI Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.
ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
TITOLO V Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
STATO DI GUERRA Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l’ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.