Politica

Daspo urbano e flagranza indifferita, il decreto sicurezza delle città è legge

Con 141 voti a favore, 97 contrari e 2 astenuti l’assemblea del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul dl sicurezza delle città, che viene dunque convertito in legge. La creazione di un daspo urbano sul modello di quello adottato per gli stadi, nuove misure contro i writers, divieto di accesso ai pub e agli altri locali pubblici per chi è stato condannato per droga, l’arresto in flagranza differita, l’istituzione del Comitato metropolitano. Sono alcune delle misure contenute nella legge che punta a migliorare la sicurezza urbana che ha ricevuto oggi il via libera dal Senato.

MINI DASPO – Arriva una sorta di mini daspo urbano per chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. L’articolo 9 del decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ‘ivi previsti’, limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. La competenza all’adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano.

FLAGRANZA DIFFERITA – E’ prevista la possibilità di arresto in flagranza differita nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, ‘per i quali è obbligatorio l’arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica’. Sulla base di documentazione video fotografica, è possibile l’arresto in flagranza entro 48 ore dal fatto.

EQUO INDENNIZZO POLIZIA MUNICIPALE – Arriva l’equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio per la polizia municipale. Stop invece all’ipotesi di pensione privilegiata.

ALLONTAMENTO – L’articolo 10 decreto detta le modalità esecutive della misura dell’allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze. Nello specifico si stabilisce che l’ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall’organo che accerta la le condotte illecite; la validità temporale della misura inibitoria (48 ore dall’accertamento del fatto); che la violazione dell’ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, dove necessario, alle competenti autorità sociosanitarie locali.

DIVIETO DI ACCESSO – La recidiva nelle condotte illecite (limitazione della libera accessibilità delle infrastrutture di trasporto, ubriachezza, commercio abusivo) comporta la possibile adozione di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi; il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal questore e ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore. Una durata maggiore del divieto di accesso (da sei mesi a due anni) è prevista quando le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni, con conferma della sentenza almeno in secondo grado, per reati contro la persona e il patrimonio.

COMITATO METROPOLITANO – Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane viene istituito uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all’analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Ciascun comitato è ‘copresieduto’ dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. La partecipazione alle riunioni del comitato metropolitano è dovuta a titolo completamente gratuito (inclusi i rimborsi spese).

BEVANDE ALCOLICHE – Si riconosce esplicitamente in capo al sindaco il potere di adottare anche ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre comunque per un tempo predefinito.

IMMOBILI OCCUPATI – Il decreto interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili. Il fenomeno, fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, è particolarmente esteso nelle grandi città. La relazione al disegno di legge di conversione riporta che solo nel territorio di Roma Capitale vi sono i più di 100 immobili abusivamente occupati. Nello specifico, vengono definiti i percorsi attraverso i quali l’autorità di PS, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si dispone, così, che il prefetto debba impartire modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili: sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero. Si prevede che l’impiego della forza pubblica per lo sgombero deve tenere conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; dei rischi per l’incolumità e la salute pubblica; dei diritti dei proprietari degli immobili; dei livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto.

MISURE CONTRO LO SPACCIO – Vengono previste ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico. Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell’ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali.

112 EUROPEO – Vengono le indicazioni per favorire l’istituzione del numero unico europeo 112 nelle regioni. A tal fine, consente alle regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale.

WRITERS – Nell’ambito degli interventi per il decoro urbano, l’articolo 16 integra la formulazione dell’art. 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) per combattere, in particolare, il fenomeno dei writers. Viene stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico il giudice (il giudice di pace se l’illecito riguarda beni mobili; il tribunale negli altri casi) può subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell’illecito. Analoga misura è adottata nei confronti dei recidivi per il medesimo reato. Qualora tali operazioni non siano possibili, per la concessione del beneficio può essere disposto dal giudice: l’obbligo di corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura o di rimborso di quelle già sostenute; la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (con il consenso dell’interessato), sulla base delle modalità indicate nella sentenza di condanna, per un periodo determinato comunque non superiore a quello della durata della pena sospesa ex art. 165 del codice penale.

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