Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sull’ordinamento penitenziario. Il decreto e’ suddiviso in 4 capi: riforma dell’assistenza sanitaria; semplificazione dei procedimenti; modifiche all’ordinamento penitenziario in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria; vita penitenziaria.
Materia sanitaria – Rivista la disciplina alla luce del riordino della medicina penitenziaria, al potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena e al trasferimento delle competenze al servizio sanitario nazionale. Si afferma il diritto di detenuti e internati a prestazioni tempestive; si stabilisce che il servizio sanitario nazionale opera negli istituti e ad esso spetta organizzazione del servizio medico e farmaceutico. Si modifica la norma sulle autorizzazioni per cure e accertamenti che non possono essere garantiti all’interno degli istituti; si disciplina la visita medica del detenuto all’ingresso in istituto; si garantisce la continuita’ dei trattamenti sanitari in corso.[irp]
Semplificazione procedimenti – Le modifiche piu’ significative riguardano la possibilita’, per l’amministrazione penitenziaria, di stare in giudizio personalmente, alleggerendo il contenzioso dell’Avvocatura dello Stato; la chiara indicazione del giudice competente all’emanazione dei provvedimenti in materia di controllo sulla corrispondenza, distinguendo tra condannati, internati e imputati. E ancora la rimodulazione dei termini per la decisione sulle istanze di applicazione delle misure alternative alla detenzione; l’ampliamento della procedura semplificata di sorveglianza anche per quel che concerne la liberta’ condizionata e il differimento per sopravvenuta infermita’; la possibilita’ per il magistrato di sorveglianza di concedere la misura richiesta dai condannati in stato di liberta’, fermo restando la competenza finale del tribunale.[irp]
Vita penitenziaria – Rafforzati i divieti di discriminazione, la responsabilizzazione del detenuto finalizzata al suo reinserimento, l’introduzione di nuove norme su alimentazione, permanenza all’aperto, attivita’ di lavoro, istruzione e ricreazione, la riaffermazione del principio di territorialita’ della pena. E ancora, la creazione di sezioni per donne che non compromettano le attivita’ trattamentali e salvaguardino il ruolo delle madri se detenute con prole; la formazione professionale come elemento fondamentale alla rieducazione, insieme al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilita’; una nuova regolamentazione dei colloqui; il diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento; la costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.[irp]