Dl Caivano è legge, più sicurezza per i minori e sul web
“Reato di stesa” e maggiore spazio ad Agenzia per cybersecurity
E’ legge il decreto Caivano. L’aula della Camera con 156 voti a favore, 66 contrari e 36 astenuti ha approvato il provvedimento, che già aveva avuto il via libera del Senato. Il dl riguarda “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. In pratica, sono legge le misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, e per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Il decreto varato all’indomani della brutale violenza sessuale avvenuta ai danni di alcune minorenni a Caivano, è stato approvato oggi, in via definitiva, alla Camera. Un risultato comunque che non sorprende, visto anche che il Governo aveva posto la fiducia.
Il provvedimento si compone di 16 articoli e prevede, grazie ad un emendamento del governo nel passaggio al Senato, in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, sanzioni più rilevanti a carico dei genitori che non curano l’obbligo scolastico dei figli. Così come sollecitato da associazioni e famiglie sono state poi introdotte disposizioni per la verifica della maggiore età per l’accesso ai siti a luci rosse.
Cybersecurity e osservatorio sulle periferie
Viene rafforzta l’Agenzia per la cybersecurity, e via libera ad un osservatorio sulle periferie, per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano. Stop all’uso di pc e cellulari per i giovani responsabili di violenze tra i 14 e i 18 anni, ed in presenza di condotte più gravi anche per coloro che hanno tra i 12 e i 14 anni. Con l’articolo 4 si inaspriscono le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non è ammessa licenza, mentre con l’articolo 6 si modifica la disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari.
Rieducazione del minore. La nuova disposizione prevede che nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, il pubblico ministero possa disporre e notificare al minore istanza di definizione anticipata del procedimento. Maggiore incisività è stata stabilita per l’obbligo scolastico, prevedendo l’inserimento nel Codice penale dell’articolo 570-ter, che riguarda il delitto di inosservanza dell’obbligo d’istruzione dei minori. Quanto all’utilizzo di droghe, si modifica l’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura di riabilitazione dai relativi stati di tossicodipendenza, stabilendo che chiunque commetta fatti considerati di lieve entità è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 ad euro 10.329, quando la condotta assuma carattere di non occasionalità.
Il “reato di stesa”
Nel pacchetto di norme contenute nel dl Caivano è compreso anche il “reato di stesa”, che nella fattispecie si concretizza nel comportamento di chiunque, al fine di incutere pubblico timore, suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla pubblica sicurezza, faccia esplodere colpi di arma da fuoco o bombe o altri ordigni o materie esplodenti. Questa fattispecie è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni. La condotta di per sè era già reato – si ricorda – ma in questo caso viene normata e disciplinata con una norma specifica e viene innalzata la pena.
Il pubblico ministero che procede per reati con pena fino a cinque anni o pena pecuniaria congiunta e se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore, al genitore o a chi per esso una proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale. Il percorso prevede lavori socialmente utili, collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore, per un periodo variante dai due agli otto mesi. Quindi il giudice può dichiarare estinto il reato oppure rimandare gli atti al pubblico ministero.