Il Governo ha incassato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge “Lorenzin” n. 36/2014 sugli stupefacenti. Lo ha fatto dopo che il testo, nel passaggio alle commissioni Giustizia e Affari sociali, era stato corretto in maniera rilevante. Ora, dopo il voto alla Camera, che dovrebbe arrivare oggi, tocchera’ al Senato esprimersi per l’approvazione definitiva. Il tutto entro il 20 maggio.
Tabelle. Il lavoro delle commissioni ha inciso sul testo e ha fissato ora in cinque il numero totale delle tabelle in cui includere circa 500 sostanze. Le prime quattro sono quelle rilevanti per le droghe: nella tabella I vanno tutte le droghe “pesanti”, comprese eroina, cocaina e sostanze sintetiche (amfetamine ecc.); nella tabella II vanno tutti i tipi di cannabis (elemento che ha suscitato le polemiche di vari esponenti del centro destra, che sostengono che la sostanza puo’ avere oggi un principio attivo talmente alto da farne una droga pesante a tutti gli effetti); nella tabella III restano gli psicofarmaci piu’ pesanti; nella tabella IV va invece un lungo elenco aggiornato di psicofarmaci relativamente “leggeri”. L’ultima viene denominata “Tabella dei medicinali”, e’ divisa in 5 sezioni e costituisce di fatto un corposo intervento sulla normativa sui farmaci in generale.
Grande e piccolo spaccio. Il decreto interviene sull’articolo chiave del Dpr 309/90 riguardante lo spaccio, l’art. 73. Per lo spaccio grave di droghe pesanti si torna alla condanna da 8 a 20 anni, per quello di sostanze leggere viene ripristinata la previsione di una condanna tra due e 6 anni. La Fini-Giovanardi aveva invece previsto da 6 a 20 anni per lo spaccio grave di qualsiasi sostanza stupefacente. Novita’ anche per il cosiddetto piccolo spaccio. Il nuovo 5° comma dell’art. 73 recita: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
Le differenze con la Fini-Giovanardi riguardano l’aggiunta delle specifiche “per i mezzi, la modalita’ o le circostanze dell’azione” (che sembrano aprire la valutazione a una maggiore discrezionalita’) e l’abbassamento di due terzi delle multe in denaro. Lavori di pubblica utilita’. Il comma 5-bis dello stesso articolo, poi, ripristina la disposizione della Fini-Giovanardi che consentiva al giudice, in caso di condanna per lo spaccio di lieve entita’, di applicare al tossicodipendente il lavoro di pubblica utilita’ al posto della detenzione. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. Il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Ovviamente, nel caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice dispone la revoca di questa pena e il ripristino di quella sostituita.
Uso personale. E per l’uso personale di sostanze stupefacenti ecco il ripristino delle sanzioni amministrative. In questo caso il periodo della sanzione e’ leggermente piu’ lungo rispetto a quanto previsto dalla legge del 1990. L’art.75 della legge 309/90, comunque, viene modificato in tal modo. Chiunque, per farne uso personale, “illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e’ sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo”, a una o piu’ sanzioni amministrative (si tratta di sospensione della patente, del porto d’armi, ecc.). Spariscono dunque le disposizioni della della Fini-Giovanardi in base alle quali l’accumulo di sanzioni amministrative comportava un progressivo aggravio della posizione personale, fino a sfociare nell’arresto da 3 a 18 mesi.
Nel decreto viene poi precisato che ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o del medicinale, si tiene conto delle seguenti circostanze: che la quantita’ non sia “superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche’ della modalita’ di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale”. Inoltre, si deve tener conto del fatto che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, “non eccedano il quantitativo prescritto”.