La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento dei relatori, Anna Finocchiaro (Pd) e Roberto Calderoli (Lega), che definisce le competenze del nuovo Senato. Il testo sostituisce l’articolo 8 del ddl Boschi – sul procedimento legislativo delle Camere riscrivendo l’articolo 70 della Costituzione. L’emendamento stabilisce che “la funzione legislativa e’ esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all’articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione”. Le altre leggi, continua il testo, “sono approvate dalla Camera dei deputati”.
Il nuovo articolo segna un superamento del bicameralismo perfetto restituendo pero’ altre funzioni al Senato rispetto al ddl originario del governo. Fonti parlamentari riferiscono pero’ che i relatori starebbero pensando a ulteriori modifiche sul punto, con un nuovo emendamento da presentare in aula, che allargherebbe ulteriormente le competenze del Senato. Ed e’ per questo che Ncd, preventivamente, ha chiesto un incontro stasera al ministro Maria Elena Boschi che si dice “altrettanto preoccupata” per un ampliamento eccessivo delle funzioni del Senato che porterebbe paradossalmente a un “bicameralismo rafforzato” perche’ il Senato sarebbe anche una Camera delle Autonomie.
L’emendamento dei relatori approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato prevede inoltre quanto segue: “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e’ immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo’ disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica puo’ deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge puo’ essere promulgata”. Il testo Calderoli-Finocchiaro cosi’ prosegue: “Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati puo’ non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che puo’ deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica puo’, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivita’ conoscitive, nonche’ formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”.
In mattinata la commissione Affari costituzionali aveva bocciato un emendamento presentato da Vannino Chiti, Mario Mauro e altri 35 senatori, che riattribuiva al futuro Senato molte competenze legislative, in modo da ripristinare quasi un bicameralismo paritario. Tutti gli altri emendamenti dei gruppi sono stati respinti o ritirati per l’aula. Quanto all’emendamento dei relatori Finocchiaro e Calderoli, in pratica il bicameralismo resta paritario solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, per la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane e per le questioni di ineleggibilita’ e di incompatibilita’. Inoltre al Senato resta anche la possibilita’ di approvare modifiche alla legge di Bilancio: se ha votato a maggioranza assoluta dei componenti, anche la Camera potra’ discostarsi da quelle deliberazioni solo con la stessa maggioranza.