Cronaca

Ergastolo, dopo Corte Strasburgo parola alla Consulta

Dopo la sentenza della Corte di Strasburgo che ha imposto all’Italia di modificare la legge sull’ergastolo, perche’ quello ostativo e’ un “trattamento inumano e degradante”, la parola passa domani alla Corte Costituzionale. I giudici del Palazzo della Consulta affronteranno il tema in un’udienza pubblica (relatore il giudice Nicolo’ Zanon). Poi in camera di consiglio stabiliranno se quel regime particolare di carcere a vita cui sono sottoposti soprattutto mafiosi e terroristi e che non consente la concessione di benefici penitenziari, salvo che collaborino con la giustizia, sia conforme o no alla Costituzione. E in particolare al principio di ragionevolezza e della finalita’ rieducativa della pena sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 27 della Carta fondamentale. A sollevare il quesito sono state sia la Corte di Cassazione, e dunque il vertice della magistratura italiana, sia il tribunale di sorveglianza di Perugia.

E sotto accusa e’ sempre l’articolo 4 bis della legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, che appunto non consente agli ergastolani “ostativi” che non collaborano nemmeno di chiedere la concessione di permessi premio, del lavoro all’esterno del carcere, della liberazione condizionale e delle misure alternative alla detenzione. E dunque non permette ai tribunali di sorveglianza nemmeno di valutare se quei detenuti abbiano effettivamente compiuto un percorso rieducativo. Il caso portato all’attenzione della Consulta dalla Cassazione riguarda un ergastolano, condannato per una serie di reati (dall’omicidio alla detenzione di armi) commessi per agevolare un’associazione mafiosa, che si era visto rifiutare un permesso premio. Dopo essersi visto dare torto dal tribunale di sorveglianza dell’Aquila, il detenuto non si era arreso e aveva presentato un’ulteriore istanza. Nell’esaminarla la Cassazione ha sollevato la questione di costituzionalita’ da due punti di vista: per irragionevolezza, visto che l’articolo 4 bis equipara gli affiliati all’associazione mafiosa agli estranei responsabili solo di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o dall’agevolazione mafiosa.

E per contrasto alla finalita’ rieducativa della pena, perche’ quella norma non consente al giudice una valutazione in concreto del detenuto, nemmeno nel caso del permesso premio che serve per agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti episodici con l’ambiente esterno. Analoga la questione sollevata dal tribunale di Perugia rispetto a un caso simile: un condannato per 416 bis che si era visto negare un permesso premio. Per i giudici umbri elevare la collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosita’ sociale del condannato impedirebbe alla magistratura di valutare nel concreto la sua evoluzione personale , vanificando la finalita’ rieducativa della pena.

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