I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi perchè la legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell’ente locale. Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l’intenzione dell’ente locale di mettere on line una ‘black list’ con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili. In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l’obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale.
In secondo luogo, si fa presente, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, “appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona”.