Garante a sindaci, su scioperi taxi scarsa collaborazione
C’e’ stata una scarsa collaborazione, impossibile, ed e’ impossibile accertare le responsabilita’: lo scrive in una lettera ai Sindaci di Roma, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Torino, l’Autorita’ di garanzia per gli scioperi, con riferimento ai blocchi dei taxi attuati sull’intero territorio nazionale dal 15 al 21 febbraio. “Comunico – si legge – che la Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha preso atto con disappunto sia delle risposte pervenute contenenti – di fatto – la comunicazione di impossibilita’ a procedere alla segnalazione dei tassisti coinvolti nel blocco illegittimo, sia della mancanza di risposte. Merita sottolineare come le informazioni richieste da questa Autorita’ fossero giustificate, tra l’altro, dal fatto che sono i Sindaci dei Comuni ad individuare periodicamente i turni dei tassisti in servizio, al fine di garantire la regolare erogazione del servizio pubblico agli utenti e che, proprio con riferimento all’essenzialita’ del servizio, sono sempre i medesimi Sindaci a rilasciare le relative licenze di esercizio”.[irp]
“La mancanza di ogni informazione utile ad individuare i responsabili dei blocchi – prosegue il Garante – che, e’ opportuno rammentare, hanno causato significativi disservizi ai cittadini utenti in particolare alle fasce piu’ deboli, e’, pertanto, oggetto di rammarico non solo e non tanto per una oggettiva carenza di doverosa collaborazione tra Istituzioni – a causa della quale l’Autorita’ e’ stata privata della possibilita’ di svolgere la propria funzione di garanzia anche mediante l’adozione di sanzioni individuali – quanto perche’ si traduce in un pericoloso precedente per il futuro, avendo certificato l’acclarata impotenza degli organi dello Stato di fronte a comportamenti sanzionabili, specificatamente in un segmento dei servizi pubblici in tal guisa derubricati, nei fatti, a “non essenziali” per l’utenza”. Pertanto, “il fermo auspicio di questa Autorita’ e’ che i Sindaci, di fronte ad azioni improvvise di astensione dal servizio che dovessero ripetersi, siano – sin da subito – in grado di individuare le procedure ed i comportamenti idonei ad accertare e ad individuare le relative responsabilita’, in un’ottica di doverosa tutela degli utenti, nonche’ a fornire le informazioni necessarie alla Commissione per consentire alla stessa di esercitare il proprio ruolo, cosi’ come previsto dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”.