Giudici, inchiesta Ruby ter non esclude buona condotta di Berlusconi
Le motivazioni del Tribunale della Sorveglianza di Milano riportate nel provvedimento
I procedimenti penali ancora pendenti a carico di Silvio Berlusconi “non escludono di per se’ la sussistenza della regolarita’ della condotta”. Lo scrivono i giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano nel provvedimento con cui venerdi’ scorso hanno concesso la riabilitazione all’ex premier, dopo che il 12 marzo i suoi legali, gli avvocati Franco Coppi e Niccolo’ Ghedini, avevano depositato l’istanza con la firma del loro assistito. La riabilitazione cancella tutti gli effetti della condanna che aveva subito nel processo sulla compravendita dei diritti televisivi, compresa l’incandidabilita’ prevista dalla legge Severino. In particolare, i giudici fanno riferimento ai procedimenti milanesi, romani e torinesi relativi al caso ‘Ruby ter’, l’ultima coda del procedimento che in primo grado aveva visto assolto in via definitiva l’ex Cavaliere dalle accuse di concussione e prostituzione minorile. “L’istante – evidenziano i giudici – non ha riportato condanne ulteriori rispetto a quella per cui si chiede la riabilitazione, neanche per fatti antecedenti rispetto al periodo in valutazione”. In relazione a questo arco di tempo, “le informazioni di Polizia e dei Carabinieri danno conto di una buona condotta del richiedente, secondo quanto la norma richiede. Ed invero, le note della Questura di Milano – divisione Anticrimine in data 26 – 04 – 2018 e 4-5-2018, della Questura di Roma in data 30 -2- 2018 e dei Carabinieri di Monza in data 3-5-2018, attestano un comportamento totalmente privo di segnalazioni rilevanti in termini negativi, che dunque portano a ritenere sussistente il requisito della regolarita’ della condotta”.[irp]
“Peraltro – si legge ancora nella decisione – solo la nota della Questura di Milano – Divisione Anticrimine ha riportato l’esistenza di una segnalazione in data 4-4- 2013, della Digos di Torino, per il reato di diffamazione, e di altra, effettuata in data 26-2-2013 dalla stazione dei Carabinieri di Spilamberto (Mo), per i reati di scambio elettorale e truffa, anche per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I successivi approfondimenti istruttori hanno pero’ documentato l’avvenuta archiviazione di entrambi i procedimenti”. Quanto ai procedimenti compresi nella galassia ‘Ruby’, il Tribunale spiega che “sul punto si richiama l’ormai consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema, secondo il quale la mera pendenza di un procedimento penale per fatti successivi a quelli per cui e’ intervenuta la condanna a cui si riferisce l’istanza, ‘non costituisce di per se’ ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza’, principio di rango costituzionale alla base del nostro ordinamento giuridico’”. “In definitiva, ritiene il Collegio – cosi’ si conclude il provvedimento – che alla luce della complessa istruttoria sussistano tutti i requisiti prescritti per l’accoglimento dell’istanza, in assenza di dati significativi di segno contrario”.[irp]