Giustizia, separazione delle carriere e Alta corte. Meloni: riforma giusta, necessaria e storica

Giustizia, separazione delle carriere e Alta corte. Meloni: riforma giusta, necessaria e storica
Giorgia Meloni
29 maggio 2024

Sette modifiche di articoli della Costituzione, con completa riscrittura del 104 e del 105, riguardanti il Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe. Il disegno di legge costituzionale varato oggi dal Consiglio dei ministri e presentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa riguarda le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.  “Rispettato un altro impegno preso con gli italiani – ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’approvazione del ddl -. Nel programma del centrodestra avevamo scritto che avremmo riformato la giustizia, e oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale da sottoporre al Parlamento per avere finalmente una giustizia più equa ed efficiente. Una riforma giusta, necessaria e storica”.

Una novità della riforma della giustizia è “la modalità di selezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura – ha aggiunto Meloni – cioè dell’organo di autogoverno della giustizia, quello che decide i concorsi, le carriere, i trasferimenti e fino a oggi le condotte disciplinari dei giudici, perché l’attuale meccanismo di composizione del CSM ha purtroppo creato un sistema dominato delle correnti della magistratura, che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo fare bene il loro lavoro, senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o correntizie. Per rompere il meccanismo delle correnti prevediamo che i componenti del CSM vengano selezionati per sorteggio, con modalità che saranno stabilite dalla legge” ha concluso la premier, sottolineando che il provvedimento “passa ora al Parlamento che dovrà esprimersi, per consegnare il prima possibile all`Italia una riforma che vuole ridare piena fiducia agli italiani nella magistratura, assicurando i principi di indipendenza e parità tra accusa e difesa”.

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Sono 5 pagine che si propongono come riforma “epocale” del sistema giudiziario. La questione più discussa in queste ultime settimane riguarda certamente la separazione delle carriere, tra giudici e pubblici ministeri. Il problema è risolto in poche righe nella “Bozza”. Le modifiche riguardano l`articolo 102 dell Costituzione, al primo comma, quando dopo le parole “ordinamento giudiziario” – si spiega – “sono aggiunte le seguenti: ‘le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti'”. Con la completa riscrittura dell’articolo 104 Costituzione si cerca in qualche modo di far digerire il colpo al mondo delle toghe.

“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente – si chiarisce – Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall`insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.

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E “ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall`elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”. L’altro articolo della Costituzione che verrà cambiato sarà il numero 105. Verrà sostituito dal seguente – si aggiunge – “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell`ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all`Alta Corte disciplinare”.

E poi “l`Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall`insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L`Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall`elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell`Alta Corte durano in carica quattro anni. L`incarico non può essere rinnovato”.

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Quindi “l`ufficio di giudice dell`Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l`esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall`Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell`Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

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