Green Pass, esercenti controllino documenti in caso di incongruità

Il lascia passare è “uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica”

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I gestori dei locali al chiuso avranno l’obbligo di controllare il Green Pass, ma non gli è dovuto l’accertamento della corrispondenza con l’identità del cliente, che spetterà alle forze dell’ordine, poiché “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione”. Dopo le polemiche l’attesa circolare sul Green Pass e i controlli dell’identità è arrivata. Ieri, a tarda serata il documento del Viminale, firmato dal prefetto Bruno Frattasi, ha chiarito i dubbi sull’applicazione del dpcm del 17 giugno scorso che rende obbligatorio l’esibizione della certificazione verde per poter entrare nei locali pubblici al chiuso.

Il Green Pass rappresenta “uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio” scrive il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno. Nel documento viene spiegato che c’è “assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo” delle certificazioni verdi, “anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate alla presenza di attività sottoposte a verifica”, dai ristoranti ai luoghi di eventi sportivi o spettacoli.

Dopo il decreto del 5 agosto sul Green pass obbligatorio per l’ingresso in bar, ristoranti e locali senza posti a sedere all’aperto è esploso il caos: nella circolare si specifica che la norma contenuta nell’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 affidava la verifica dei documenti di identità “a soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” e al “proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività”.

Norma che, conferma lo stesso Garante sulla privacy, autorizza gli esercenti a richiedere il documento di identità, ma nello stesso tempo non obbliga il cliente a mostrarlo. Necessario invece da parte dell’esercente la richiesta di verificare il documento, spiega il ministero dell’Interno, “nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Lo stesso varrà per concerti, partite di calcio o eventi strutturati, che prevedono la presenza di uno steward.