Covid, Green pass rafforzato per prendere l’autobus

Nuova quarantena per i vaccinati. Capienze: al 50% per gli impianti all`aperto e al 35% al chiuso

hero trasporto pubblico locale coronavirus metropolitana

Il Cdm appena terminato a Palazzo Chigi ha approvato un primo blocco di misure per quanto riguarda le quarantene e l’utilizzo del Green pass rafforzato; il prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori misure. Il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell`epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all`estensione del Green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass Rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l`uso del Green pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all`aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all`aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all`aperto. Inoltre il Green pass rafforzato è necessario per l`accesso e l`utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all`ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell`auto-sorveglianza sopradescritta consegua all`esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all`Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determinerà la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all`aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.