I legali di Maradona: respinte le pretese del fisco. Debito estinto

I legali di Maradona: respinte le pretese del fisco. Debito estinto
28 aprile 2015

Sarebbero finiti, per “El pibe de oro”, i guai con l’Agenzia delle Entrate: Diego Armando Maradona “non deve più niente al Fisco italiano”. I giudici tributari hanno accolto la tesi del collegio difensivo capitanato dall’avvocato Angelo Pisani con i colleghi Scala, Carlomagmo e Toriello, e hanno quindi dichiarato estinto il debito da circa 40 milioni di euro che si era accumulato. In una nota l’avvocato Pisani ricorda la sentenza depositata il 16 marzo scorso dalla XII sezione della commissione tributaria provinciale di Napoli composta dal presidente Luigi Capuozzo, dal giudice relatore Fausto Izzo e dal giudice Paolo Scognamiglio. “Si tratta della stessa Corte che nel luglio dello scorso anno, accogliendo le motivate istanze cautelari dei difensori di Maradona – si aggiunge – aveva confermato la sospensione degli atti esecutivi in danno del campione argentino, conformandosi ad altra ordinanza già adottata dai giudici della medesima Commissione adita”. Insomma “sono ingiuste e non rispondono a nessuna logica le pretese creditorie dell’Agenzia delle Entrate a carico di Diego Armando Maradona dacché prive di motivazione ed insussistenti, siccome già incassate dall’Erario dal coobbligato sostituto di imposta Calcio Napoli e, comunque, illegittime per euro 25.756.704,51 stante l’assenza delle modalità di calcolo degli interessi di mora e delle spettanze dell’esattore”.

Per i giudici partenopei Maradona non deve nulla al fisco italiano – si spiega – visto che l’obbligazione tributaria (unitaria e solidale) è stata estinta dal sostituto Calcio Napoli per effetto del condono ex art 16, comma 10 della L. 289/2002 il quale prevede che “la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5”. Secondo quanto stabilito dalla Commissione tributaria l’avviso di mora notificato a Maradona il 17 ottobre 2013, “prima del famoso gesto da Fazio, risultava ‘assolutamente non intellegibile nella parte in cui indica la modalità del calcolo degli interessi e delle spettanze dell’esattore’. E ciò in aperta violazione dell’articolo 7 dello Statuto del Contribuente, ‘laddove – sottolinea il giudice relatore Fausto Izzo – è previsto un obbligo di motivazione specifica che renda l’atto chiaro e tale da consentire alla parte di ricostruire le ragioni della pretesa e la sua legittimità”. In particolare – ricorda ancora l’avvocato Pisani – il giudice specifica che l’avviso di mora impugnato non indicava neppure “la specifica normativa (anche secondaria) sulla cui base sono state calcolate dette spettanze, per cui risulta inibita la possibilità di valutare la legalità dell’atto sul punto”. Ne consegue che “l’atto deve essere annullato – si legge nel PQM – per vizi propri, limitatamente alla determinazione degli interessi di mora e le spettanze dell’esattore – pari ad euro 25.756.704,51, comprendendovi anche quelli coperti dal giudicato, essendo le somme indicate in modo onnicomprensivo, senza possibilità di distinguere le annualità”.

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La sentenza – si spiega – fa seguito ai provvedimenti cautelari con cui lo scorso anno ben due diverse Corti Tributarie avevano già sospeso le esecuzioni forzate ai danni del campione. Oggi la sentenza sul merito, che segna una nuova vittoria dell’asso argentino. “Questa battaglia, di cui Diego è il grande simbolo – commenta soddisfatto Angelo Pisani – accresce il diritto di tutela per tutti quegli italiani che, vessati da cartelle esattoriali illecite o viziate da errori, omissioni, carenze d’informazione in danno di contribuenti, non hanno la possibilità di difendersi”. Per sottolineare la portata del provvedimento in favore di Maradona gli avvocati Angelo Pisani e Enrico Carlomagno insieme agli altri difensori Angelo Scala e Massimiliano Toriello, ricordano quanto scrive a chiare lettere il giudice relatore Izzo, secondo il quale “non può considerarsi intellegibile una cartella in cui viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti”, senza che sia chiaramente ½indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”. Riferendosi a specifiche sentenze della Cassazione – aggiungono i legali di Maradona – il giudice Izzo afferma poi che “quando il computo degli interessi è criptico e non comprensibile, anche in ragione del lungo periodo considerato, non è sufficiente il mero richiamo generico nell’atto alla normativa in materia”. “E la Corte dichiara testualmente – incalza Pisani – che tale disposizione vale anche per i compensi dovuti all’esattore, sottolineando in proposito che non solo il calcolo degli interessi, ma anche la determinazione dei compensi che competono all’esattore devono essere esplicitate in una adeguata motivazione”.

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