Il Mise boccia parte Finanziaria Sicilia. “Sussistono presupposti per impugnativa”
LA MANNAIA Tra gli articoli contestati quello che destina agli obiettivi di finanza pubblica oltre 673 mln per il 2015-2017 e quello relativo ai contributi straordinari a favore dei marittimi
Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia boccia una parte consistente della legge di stabilita’ regionale della Sicilia. In un documento di nove cartelle il ragionere generale spiega a chiare lettere che “sussistono i presupposti per l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale” delle disposizioni contestate, rinviando alle valutazioni del competente dipartimento per gli Affari regionali “circa l’eventuale impegno della Regione siciliana” ad apportare le necessarie modifiche “al fine di superare i rilievi evidenziati”. Palazzo Chigi ha inviato il testo del parere alla Segreteria generale dell’Ars e alla Regione siciliana perche’ fornisca “eventuali controdeduzioni”.
Tra gli articoli della finanziaria contestati, soprattutto per mancanza di copertura, c’e’ il quinto che destina agli obiettivi di finanza pubblica 673 milioni 548.000 euro per il triennio 2015-2017 per complessivi circa 2 miliardi a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il ragioniere dello Stato sottolinea innanzitutto che che l’utilizzo del fondo e’ subordinato all’accordo tra Regione, ministero delle Infrastrutture e Dipartimento delle Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio. Ma spiega altresi’ che “non e’ stato disposto alcun utilizzo correlato alle finalita’ del Fsc”, tenuto conto dei seguenti usi: un miliardo circa per la copertura dei disavanzi finanziari, 445 milioni per ordinanze di protezione civile e 1,98 miliardi per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il 2013 e 2014, per un totale di 2 miliardi 572 milioni. “Cio’ stante – viene rilevato – anche se la Regione intendesse definanziare tutti gli altri interventi gia’ programmati dal Cipe a valere su risorse Fsc 2007-2013 assegnate alla Regione, le restanti risorse non sarebbero sufficienti per le finalita’ dell’articolo 5”.
Soprattutto viene segnalato che la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non e’ stata ancora programmata dal Cipe e che pertanto “non sussistono allo stato risorse del Fsc 2014-2020 di pertinenza della Regione siciliana. Sulla questione si ritiene necessario acquisire le valutazioni del competente Dipartimento per le politiche di coesione”. Cio’ posto, prosegue il ragioniere dello Stato, “in assenza della mancata individuazione della copertura finanziaria in bilancio regionale, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in relazione al Fondo, nelle more del perfezionamento dell’accordo previsto, si esprime parere contrario per contrasto all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione”. Inoltre, circa il concorso alla finanza pubblica previsto per il 2017 “si ritiene non assentibile il minore onore di 499 milioni, determinato con riferimento al disegno di legge di bilancio presentato ai fini dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio della Regione”, per contrasto sempre con l’articolo 81.
Senza copertura finanziaria anche l’altro comma dell’articolo 5 che prevede la riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, di 98,6 milioni, a seguito dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regione. Tale intesa, pero’, viene fatto rilevare dal ragioniere dello Stato, “non risulta trasfusa in norma”, e considerato che la legge in esame non prevede, nelle more dell’emanazione di una norma statale di recepimento dell’intesa, la clausola di salvaguardia, si sottolinea che “la prevista riduzione del concorso alla finanza pubblica comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, a carico dle bilancio dello Stato”. Contestato pure l’articolo 31 che prevede l’accantonamento in un apposito fondo di 450 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2015, 400 milioni per il 2016 e 250 milioni per il 2017, nelle more della definizione dell’accordo per il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della regione per un importo stimato in 300 milioni nel 2015, e 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonche’ della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti per 150 milioni per il 2015 e il 2016. Solo che, viene spiegato nel documento, “non risultano in essere provvedimenti di riconoscimento da parte dello Stato di somme a titolo di ritenute sui redditi delle persone fisiche”.
Al contempo viene contestato che viene formulata nella finanziaria la previsione di un minore finanziamento da parte della Regione siciliana della spesa sanitaria obbligatoria nella percentuale fissata a proprio carico dalla legislazione: “La disposizione comporta oneri a carico della finanza pubblica e si pone in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione”. Anche la rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti “non puo’ essere uno strumento di liberazione immediata di risorse, soprattutto se utilizzate per far fronte alla spesa corrente”. In particolare la Regione dovrebbe precisare il tipo di spese a cui intende dare copertura con le risorse derivanti dalla rinegoziazione. Peraltro, le relative economie di spesa “non possono essere utilizzate ai fini del rientro dal disavanzo di amministrazione”. Non e’ tutto. La Ragioneria dello Stato conferma il parere contrario alla norma sul prepensionamento dei regionali in quanto non ne limita il ricorso “ai soggetti eccedentari, come previsto a livello nazionale, e in tali termini non sussisterebbe la compensazione per la maggior spesa pensionistica conseguente”, e, inoltre, e’ di fatto esteso al 2021, tenuto conto del regime delle decorrenze, mentre nell’ordinamento nazionale e’ previsto sino al 2016. Tale disposizione comporta dunque oneri non coperti, ponendosi in contrato con l’articolo 81 della Costituzione, ma anche con il 117, in quanto introduce una disciplina difforme da quella nazionale in una materia di competenza esclusiva dello Stato. Insomma, si tratta di una formulazione “non corretta sul piano tecnico”, che “non evita l’insorgenza di ulteriori maggiori oneri”, “totalmente asistematica” e “foriera di richieste emulative comportanti ulteriori e rilevanti oneri per la finanza pubblica”.
Contestata anche la norma che prevede l’immissione in ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni in posizioni di comando presso l’Arpa; nonche’ quella che stabilisce che il personale medico, titolare di rapporti di continuita’ assistenziale, assegnato da almeno quattro anni a servizi propri di azienda del servizio sanitario regionale, sia collocato nell’organico dell’azianda presso cui presta servizio: una previsione che configura l’inquadramento diretto senza l’espletamento di selezioni, violando i principi in materia di accesso agli impieghi pubblici e di buon andamento dell’amministrazione. Non passa neppure la norma che prevede contributi straordinari a favore dei marittimi siciliani imbarcati in motopesca sequestrati nel Mar Mediterraneo, e che qualificandosi come aiuti di Stato, “deve essere subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea”. Sotto ‘osservazione’ infine la previsione legislativa in base alla quale per le sole figure dirigenziali, la societa’ Seus possa attingere, in posizione di comando, dalle aziende sanitarie: in realta’ l’istituto del comando e’ previsto tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione, ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, e quindi non da pubbliche amministrazioni verso soggetti giuridici privati. (Agi)