Entrano in vigore da oggi le nuove norme Ue, decise nel dicembre 2013, che impongono indicazione obbligatoria in etichetta per tutte le carni fresche, refrigerate e congelate per ovini, suini e pollame (per i bovini, l’obbligo esiste già dai tempi della “mucca pazza”). L’indicazione in etichetta dovrà precisare, in particolare, il luogo di allevamento e quello di macellazione delle carni, ma non quello di nascita degli animali. Nel caso in cui gli animali siano nati, siano stati allevati e macellati nello stesso Stato membro, quel paese potrà essere indicato come quello “di origine”. L’obbligo si applicherà anche alle carni importate da paesi extracomunitari, quando possibile; se il paese di allevamento e quello di macellazione non sono conosciuti, l’etichetta potrà riportare l’indicazione di origine “non Ue”.
L’obbligo di etichettatura non riguarda i prodotti trasformati (come salumi e salcicce) o le carni contenute come ingredienti di prodotti trasformati. Inoltre, l’indicazione dell’origine non è obbligatoria neanche per le carni acquistate sfuse in macelleria, a meno che lo Stato membro interessato non ne decida l’obbligo. Il Parlamento europeo aveva chiesto di rendere obbligatoria l’indicazione d’origine anche per i prodotti processati e la carne come ingrediente di alimenti composti, ma la Commissione, dopo uno studio d’impatto, ha concluso che i consumatori non sono disposti a pagare l’aumento di prezzo che questo comporterebbe. L’Esecutivo comunitario sta comunque studiando la possibilità di estendere l’obbligo, secondo la richiesta del Parlamento, e si riserva la possibilità di prendere una decisione in merito più avanti. La Commissione sta anche studiando di estendere lo stesso obbligo di etichettatura di origine agli altri tipi di carne, come il coniglio.