Jobs act, addio cocopro e mansioni più flessibili. Cosa cambia (VIDEO)

Jobs act, addio cocopro e mansioni più flessibili. Cosa cambia (VIDEO)
20 febbraio 2015

di Maurizio Balistreri

Riordino dei contratti con l’addio ai co.co.pro, mansioni più flessibili, contratto a tutele crescenti per i neo assunti e Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale in caso di disoccupazione involontaria. Queste le principali novità, in tema di lavoro, approvate dal Consiglio dei ministri, che ha avviato anche l’esame del dlgs sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro estendendo il diritto alla maternità a tutte le lavoratrici, alle adozioni e agli affidi, e aumentando a 6 anni da 3 il periodo per poter usufruire dei congedi parentali retribuiti al 30%. Sul fronte della riduzione delle forme contrattuali, dall’entrata in vigore del decreto ci sarà lo stop alle collaborazioni a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Dal 2016, inoltre, su quelli ancora in essere, verranno effettuati dei controlli. Per quest’anno sarà ancora possibile stipulare questi contratti, mentre dall’anno prossimo servirà l’avvallo dei sindacati. Ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Resteranno in piedi, invece le vere collaborazioni autonome e le vere partite Iva. Nessuna novità, invece, per i contratti a termine: viene confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi. Esclusa la riduzione a due anni e quella del numero possibile di proroghe (resteranno cinque).

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FLESSIBILITA’ Più flessibilità, poi, per le mansioni dei lavoratori che in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale potranno essere demansionati di un livello senza però intaccare il salario (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Arriva poi, il contratto a tutele crescenti, che scatterà dal primo marzo, prevede per i neo assunti una modifica del regime di tutela in caso di licenziamento, regolato dall`articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Al lavoratore verrà pagato un indennizzo economico crescente in base all`anzianità di servizio, con un limite di 24 mensilità. Il reintegro nel posto di lavoro scatterà solo per i licenziamenti discriminatori, per quelli nulli e per una fattispecie limitata di licenziamento disciplinare. Confermate le nuove regole per i licenziamenti collettivi nonostante la richieste delle commissioni Lavoro di Camera e Senato di escluderli.

NASPI Quanto al Naspi, il nuovo assegno universale di disoccupazione, prenderà il via da maggio e avrà una durata di due anni al termine dei quali è possibile avere una proroga al sostegno. Il Naspi riguarderà tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Inoltre, sui voucher verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

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APPRENDISTATO Cambia anche l’apprendistato: quando si fa formazione il costo a carico dell’aziende scende al 10%. Si punta infatti a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone i costi per le imprese che vi fanno ricorso. Sul part-time, invece, viene introdotto il diritto a trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro parziale in caso di gravi patologie, in aggiunta a quelle oncologiche già previste.

CONGEDI Molte novità in arrivo sul fronte dei congedi per maternità. Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni, quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. Sarà inoltre possibile optare per il part-time al posto del congedo di maternità. Sui congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

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