Jobs act, controlli su Pc e telefonini anche senza ok lavoratori

Non saranno più necessari accordi sindacali o autorizzazioni perché le aziende controllino Pc, tablet e smartphone dati in dotazione ai lavoratori. E’ quanto prevede la relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto attuativo del Jobs act relativo alla norma che modifica l`articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. A dettare la nuova disciplina dei controlli a distanza del lavoratore è l’articolo 23 del decreto. “L’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale – si legge nella relazione – non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore”. La relazione illustrativa, che accompagna il testo di uno dei quattro decreti legislativi che completano la delega e che sono attesi al parere delle commissioni di Camera e Senato prima di ritornare in consiglio dei ministri per il via libera definitivo, introduce quindi la disciplina dei controlli a distanza ridisegnando l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Le principali novità prevedono poi che “nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni, gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere stipulati, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per le medesime imprese è previsto, in difetto di accordo, che l’autorizzazione ministeriale sia concessa dal ministero del Lavoro”. La normativa prevede inoltre “la possibilità che i dati che derivano dagli impianti audiovisivi e dagli altri strumenti di controllo siano utilizzati a ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del codice privacy”. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, si legge nell’articolo 23 del testo licenziato dal Cdm, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

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