Cronaca

La Consulta dice si’ a cognome materno ai figli. Una legge è già all’esame del Senato

La Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio. La Consulta ha dichiarato “l`illegittimità della norma che prevede l`automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori”. “Finalmente l’Italia esce dal patriarcato. Ad oggi, non esisteva norma se non quella derivante dalla tradizione culturale di dare il cognome paterno ai figli. Ora sta al legislatore intervenire, per arrivare ad una reale parità tra i coniugi, anche sul versante del cognome”. Così esulta il presidente dell’Associazione degli Avvocati matrimonialisti italiani, Gian Ettore Gassani. Tuttavia, secondo l’avvocato trentino Alexander Schuster, la pronuncia di oggi della Consulta potrebbe risolvere il problema solo in parte quanto all’attribuzione dei cognomi del padre e della madre ai figli. “Vorrei prima leggere nel dettaglio ciò che ha scritto la Consulta – spiega il legale – ma il punto è che da Genova era stato posto il problema della parità tra i coniugi, ovvero quello di non obbligare ad assegnare in automatico il cognome paterno. Se la questione è stata risolta con l’offrire la scelta tra cognome paterno e materno, non risolve ad esempio quello dei miei figli, cioè la richiesta di avere il doppio cognome.

In altre parole, la pronuncia non andrebbe nel senso di risolvere la questione del rispetto delle regole di attribuzione del cognome degli altri Stati membri dell’Ue”. “La mia famiglia – chiarisce – si trova con due gemelli primogeniti che hanno il doppio cognome solo grazie alla comprensione del prefetto mentre la più piccola ha solo il mio cognome sul passaporto italiano e la scelta offerta potrebbe essere ora quella di sostituirlo con quello della madre, ma non il doppio cognome. Risultato: i nostri tre figli avrebbero cognomi diversi fra loro. Per questo speravo che i giudici di Trento rinviassero la questione alla Consulta, in modo che venisse posto anche il problema del doppio cognome”. Altro problema, secondo Schuster, “adesso potrebbe essere quello che i prefetti diventeranno più rigidi e meno propensi a concedere anche l’uso del doppio cognome, se la Consulta avesse indicato nell’alternativa paritaria tra i due la soluzione”. Intanto, dopo oltre due anni in attesa è ripreso il 27 settembre in commissione Giustizia del Senato l’esame del testo approvato il 24 settembre 2014 alla Camera che introduce il doppio cognome nell’ordinamento italiano. L’aula di Montecitorio approvò la pdl a voto segreto (239 sì, 92 no e 69 astenuti) dopo un iter non facile per appianare le divergenze sulle forze politiche. Ecco, in sintesi, le novità introdotte dal testo unico ora all’esame di Palazzo Madama. –

LIBERTA’ DI SCELTA Piena libertà nell’attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore (se però ha almeno 14 anni).

FIGLI ADOTTIVI Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

TRASMISSIBILITA’ DEL COGNOME Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

COGNOME DEL MAGGIORENNE Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Nell’attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

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