Niente maxi-multe alle Ong, confisca delle navi solo in caso di reiterazione della violazione, non punibilita’ dell’oltraggio a pubblico ufficiale in caso di “particolare tenuita’ del fatto”. Sono alcune delle modifiche ai decreti sicurezza contenute nello schema del decreto legge annunciato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: sara’ esaminato in Consiglio dei ministri in una data ancora da decidere ma sicuramente entro l’anno. Il perimetro delle correzioni, a quanto si apprende, e’ quello tracciato dalle osservazioni del presidente Mattarella ai due decreti fortemente voluti dall’allora ministro Salvini, osservazioni contenute nelle due lettere del 4 ottobre 2018 e dell’8 agosto 2019. Nella prima, con riferimento al primo dei due decreti e alla nuova, rigidissima disciplina della protezione umanitaria – di fatto quasi cancellata – si lamentava la scomparsa della citazione “restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali’. Citazione ripristinata nel nuovo testo preparato dai tecnici del Viminale per una questione che, agli occhi di chi e’ chiamato a garantire il rispetto dei valori costituzionali, e’ di sostanza e non di forma.
Le modifiche al decreto bis, sempre nel solco di quanto indicato da Mattarella, saranno invece quattro. La prima: scompaiono le mega multe alle navi delle Ong che svolgono attivita’ di soccorso senza rispettare determinate regole. Nella stesura originaria del decreto, la multa era compresa tra i 10 mila e i 50 mila euro, lievitati fino ad un milione in sede di conversione con un ‘moltiplicatore 20′ ritenuto inaccettabile. Nel nuovo testo si torna al range 10-50 mila euro, applicando il principio della proporzionalita’ tra sanzioni e comportamenti. La seconda ‘correzione’ riguarda la confisca della nave, diventata obbligatoria: il nuovo testo la subordina, come nella versione originaria, alla eventuale “reiterazione” della condotta contestata. Il testo annunciato dal ministro introduce anche delle indicazioni precise sul tipo di natante, rispetto al quale il decreto bis non faceva distinzione alcuna. Quarta ed ultima modifica, quella riguardante il reato di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale: nella stesura definitiva del decreto bis era sparita la non punibilita’ “per particolare tenuita’ del fatto”, previsione che di fatto escludeva la discrezionalita’ di giudizio del magistrato. La non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto viene ora reintrodotta, anche in considerazione del fatto che pubblici ufficiali non sono solo gli appartenenti alle forze dell’ordine ma un’ampia platea di “funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonche’ soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche”.