Legittima difesa, ok della Camera entro aprile. E’ scontro Pd-Lega

i dem non chiudono all’ipotesi di ritocchi al testo. Cosa prevede la norma

625717 XVII LEGISLATURA: PRIMA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La proposta di legge sulla legittima difesa torna all’ordine del giorno dei lavori della commissione Giustizia, dopo circa due anni dall’avvio dell’iter alla Camera, due diversi rinvii dell’esame in Aula e forti polemiche politiche che hanno visto la Lega innalzare le barricate e scagliarsi contro il Pd, e mentre non si spengono i riflettori sulle ultime tragiche vicende nel lodigiano e nel bolognese. Oggi alle 14 scadra’, infatti, il termine per la presentazione degli emendamenti. La commissione ha adottato come testo base la proposta targata dem, che ha sostituito l’originaria proposta della Lega. E sara’ sul testo a prima firma Ermini che l’Aula di Montecitorio, da mercoledi’ 19, sara’ chiamata a esprimersi. L’obiettivo del Pd e’ approvare il provvedimento entro aprile. Quanto ai numeri, i dem sono certi che la maggioranza si presentera’ compatta all’appuntamento del voto, nonostante il partito di Alfano abbia nelle scorse settimane preso le distanze dalla linea degli alleati di governo, annunciando l’appoggio alla legge di iniziativa popolare dell’Idv. Fonti parlamentari del Pd assicurano che non c’e’ alcuna preclusione ad accogliere alcune modifiche, ad esempio sul tema del ‘turbamento psicologico’, purche’ sussista il rapporto tra causa ed effetto.

Insomma, i dem non chiudono all’ipotesi di ritocchi al testo, ma chiedono che vengano stravolti i capisaldi del provvedimento. Il che significa, viene spiegato, che la linea delle forze di centrodestra, favorevoli a che la legittima difesa sia sempre riconosciuta, non trovera’ mai il sostegno della maggioranza: il Partito Democratico, in altri termini, non sara’ mai favorevole al Far west. “Visto che la proposta del Pd va incontro alle esigenze dei cittadini, ma rispettando i cardini costituzionali e della convivenza civile, credo ci siano tutte le condizioni affinche’ la maggioranza converga sul provvedimento in un clima di confronto proficuo”, spiega il capogruppo dem in commissione Giustizia, Walter Verini. L’ampliamento delle ‘maglie’ della legittima difesa e’ un tema che divide fortemente non solo i partiti ma anche l’opinione pubblica e che vede la Lega tra i primi sostenitori della necessita’ di intervenire per modificare il codice penale. Le diverse posizioni che hanno caratterizzato il dibattito sul provvedimento durante l’esame in commissione hanno raggiunto i livelli di scontro, con un ‘blitz’ ad opera del Pd che ha modificato sostanzialmente il testo della proposta e che ha portato la Lega a ritirare la firma e a presentare una nuova proposta di minoranza. Cosi’ si e’ andati avanti con diversi ‘stop and go’ fino all’approdo in Aula del provvedimento, a marzo di un anno fa, ma solo per poche ore. Il mese successivo un nuovo rinvio, questa volta in commissione. Ed e’ da qui che ora si riparte: il testo base adottato in commissione e’ il risultato delle modifiche apportate con l’approvazione di un emendamento del Pd. La Lega, pero’, non molla e insiste sulla sua proposta originaria.

PROPOSTA LEGA: In sostanza, per il Carroccio la legittima difesa deve essere sempre riconosciuta a chi sorprende un ladro nella propria abitazione o nel proprio ufficio e, precisamente, la proposta di legge dispone che chiunque compie un atto “per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volonta’ del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o piu’ persone, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale”.

TESTO PD ADOTTATO IN COMMISSIONE: il testo modifica l’articolo 59 del codice penale (“Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”) e stabilisce che e’ sempre esclusa la colpa di colui che, legittimamente presente in un domicilio, usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se si verificano contemporaneamente due condizioni: se l’errore nel valutare la situazione di pericolo e’ conseguenza di “un grave turbamento psichico, e se e’ stato causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui e’ diretto il fatto”.

PROPOSTA IDV: la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Idv e sottoscritta da oltre 1 milione di firme prevede modifiche agli articoli 614 e 55 del codice penale. In sintesi, pene raddoppiate per chi si intrufola in casa altrui (ora da 6 mesi a 3 anni, con la nuova legge da 1 a 6 anni), niente risarcimento per il rapinatore che subisce danni nel corso dell’aggressione, eliminazione dell’eccesso colposo di legittima difesa per chi tutela la propria incolumita’ o quella altrui nel proprio domicilio. Vale a dire, piu’ possibilita’ di reagire senza paura di finire sotto processo.

COSA PREVEDE OGGI LA LEGGE IN TEMA DI LEGITTIMA DIFESA: la materia e’ regolata dall’articolo 52 del codice penale. In sostanza, per il codice non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Sussiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumita’; i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. Dunque, i requisiti della Legittima difesa sono: l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessita’ della difesa; l’attualita’ del pericolo; l’ingiustizia dell’offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Gia’ nel 2006 si e’ intervenuti con una modifica dell’articolo 52 del codice penale, introducendo la cosiddetta Legittima difesa domiciliare (o Legittima difesa allargata), ovvero il diritto all’autotutela in un domicilio privato oltre che in un negozio o un ufficio. In tali ipotesi, e’ autorizzato il ricorso a “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa Legittima della “propria o altrui incolumita’” o dei “beni propri o altrui”. Nel caso, invece, di difesa dei beni patrimoniali, e’ riconosciuta la legittima difesa solo se il ladro non desiste dall’azione illecita e se sussiste il pericolo di aggressione. In presenza di queste condizioni, vale una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalita’ tra difesa e offesa.