Nel caso di condannati per delitti non colposi, il questore può “proporre” il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente” e, dunque, anche i telefoni cellulari ma “non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l`articolo 15 della Costituzione non lo consente: la decisione non può che essere dell`autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione”. Lo afferma la Corte costituzionale, nella sentenza 2/2023 del 20 dicembre 2022, redattore il giudice Zanon. La questione era stata sollevata dal tribunale di Sassari. Il giudice doveva infatti pronunciarsi “sulla responsabilità penale di A. L.” che era “stato colto in possesso di un telefono cellulare, nonostante nei suoi confronti fosse stato emesso avviso orale” con imposizione di divieti “tra i quali, appunto, quello ‘di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente'”.
Per i giudici della Consulta, l`art. 3, comma 4, del codice antimafia “va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui – sul presupposto che il telefono cellulare rientra tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente – consente al questore di vietarne, in tutto o in parte, il possesso e l`utilizzo”. La rimozione del potere di decisione spettante al questore, infine, conclude la Corte, “comporta l`assorbimento delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate: sia quella inerente alla presunta lesione del diritto di accesso alla rete; sia quelle concernenti, da un lato, l`asserito deteriore trattamento riservato ai destinatari del divieto di possedere e usare telefoni cellulari rispetto a coloro che sono raggiunti dalle misure di prevenzione personali applicate dall`autorità giudiziaria ex art. 4 cod. antimafia, e dall`altro, la circostanza che la disposizione censurata consenta un siffatto divieto senza un limite minimo e massimo di durata”.
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